Personale Ata – riconoscimento del servizio derivante da rapporto di lavoro interinale e a tempo determinato presso istituti paritari con contribuzione in corso di versamento

Accoglimento giudiziario personale Ata – rettifica punteggio per omesso riconoscimento del servizio dichiarato, derivante da rapporto di lavoro interinale e rettifica punteggio del servizio a tempo determinato, reso presso istituti paritari, con contribuzione in corso di versamento.

Recuperato nuovamente il punteggio, originariamente assegnato al ricorrente, a seguito di sentenza emessa, questa volta, dal Tribunale del lavoro di Vicenza.

Il mancato versamento previdenziale, in quanto inadempimento ascrivibile al datore di lavoro, non deve ricadere sull’incolpevole dipendente scolastico; ed ancora, il DM 640/2017 (di ultimo aggiornamento graduatorie terza fascia Ata 2018-2021) non contiene alcuna disposizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro interinali dall’alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio– Questa la linea difensiva portata avanti, dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, a tutela degli ATA precari -innanzi alle Sezioni Lavoro della Magistratura Civile- che hanno subito, in seguito ai controlli, la decurtazione del punteggio ed il licenziamento.

La parte ricorrente, precario A.T.A., assistente amministrativo e collaboratore scolastico, collocato in Terza Fascia, nel richiedere l’inserzione in graduatoria (ultimo aggiornamento), aveva dichiarato tutti i servizi prestati presso le scuole paritarie, taluni con contratto di lavoro interinale, altri con contratto di lavoro a tempo determinato, ottenendo, grazie al punteggio riconosciuto, nuova supplenza, nella qualità di assistente amministrativo, dal 31.10.2019 fino al 30.06.2019.

Sennonché il Dirigente, a seguito di verifiche sul servizio prestato, mediante contratto di lavoro stipulato con una cooperativa esterna, della quale la scuola paritaria si era avvalsa per il reclutamento, nonché ulteriore servizio, a tempo determinato, privo in parte della copertura contributiva, non convalidava i punteggi, rettificandoli con decreto e licenziando il dipendente.

L’istante, ritenendo di aver subito un danno ingiusto, si è rivolto alla Magistratura civile vicentina, territorialmente competente, rappresentando come:

  • dall’esame del DM 640/2017, non si ritiene giustificabile la non valutabilità dei titoli di servizio dichiarati e prestati con contratto di lavoro interinale presso scuole paritarie, tradotto in collaborazione coordinata e continuativa;
  • per quanto concerne il servizio effettivamente prestato e retribuito, nella qualità di assistente amministrativo, presso l’Istituto Paritario, con contratto di lavoro a tempo determinato, lo stesso non può che tradursi nel relativo punteggio, seppure i contributi sono in corso di versamento. Operare diversamente significa, secondo i legali, far ricadere l’inadempimento datoriale (eventualmente imputabile al direttore della scuola paritaria), sul lavoratore in buona fede.

Investito della questione, il Giudice di Vicenza dr. Gaetano Campo, in data 30 gennaio 2020, sulle richieste avanzate dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha così deciso (estratto essenziale del dispositivo):

Dichiara l’illegittimità del provvedimento di rettifica della graduatoria ATA, per il triennio 2018/2021 della Provincia di Vicenza e, per l’effetto, dichiara la correttezza del punteggio originariamente attribuito al ricorrente.

Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola