Il D.L. 172/2021: l’obbligo vaccinale per il personale scolastico e la possibile lesione dei diritti costituzionalmente garantiti

La Normativa

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 172/2021 è stato introdotto in Italia l’obbligo vaccinale anche per il personale scolastico.

L’articolo 2 del Decreto Legge 172/2021 modifica il disposto del Decreto Legge 44/2021, aggiungendo a quest’ultimo l’art. 4-ter, che prevede l’obbligo vaccinale dal 15/12/2021, tra gli altri, per il:

  1. a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

Al successivo comma 2 si precisa che: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1”.

La sanzione prevista per il mancato adempimento dell’obbligo supra descritto consiste nella immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, ma con l’ulteriore sanzione della privazione della retribuzione e degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati. Sospensione che non può superare il periodo di sei mesi decorrenti dal 15/12/2021

Dalla data del 15/12/2021 i soggetti elencati nel citato art. 4-ter per potere lavorare dovranno dimostrare di avere adempiuto all’obbligo vaccinale o di avere comunque dato seguito alla procedura necessaria per l’adempimento del predetto obbligo.

In caso contrario a costoro verrà negato il diritto allo svolgimento della propria attività lavorativa, con la sanzione aggiuntiva della privazione della retribuzione.

Al superiore quadro si somma l’ulteriore disposizione di cui al comma 5 del detto art. 4-ter, dove si precisa che chiunque dovesse prendere servizio in assenza dell’adempimento all’obbligo vaccinale, oltre alla sanzione della sospensione e della privazione della retribuzione, sarà sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento di competenza, nonché ad una sanzione pecunaria.

L’Obbligo vaccinale e le sue criticità

Viene così introdotto un trattamento sanitario obbligatorio per una parte assai ampia della popolazione, basando la superiore scelta sulla previsione dell’art. 32, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede la possibilità di imporre per legge un trattamento sanitario obbligatorio.

Il quadro descritto appare non completamente libero da contraddizioni giuridiche, che potrebbero determinare un concreto rischio di plurali lesioni ai diritti dei soggetti destinatari della coercizione normativa.

Innanzitutto, è bene fare una corretta premessa. Questo scritto vuole essere un contributo al confronto ed al dibattito giuridico sul tema, senza escludere l’utilità che lo strumento del vaccino può avere ai fini dell’attuale contrasto alla pandemia da Covid 19.

Precisato ciò, giova rilevare sul punto come la scelta del Governo di procedere alla imposizione di un obbligo vaccinale così ampio non sembra coincidere con la previsione di cui al richiamato art. 32 della Costituzione.

In discussione, quindi, non vi è la questione del vaccino tout court intesa, ma il suo carattere impositivo e non meramente raccomandato.

La Carta costituzionale ha sì previsto una imposizione di tal fatta, ma legandola al concetto di extrema ratio in assenza di soluzioni valide ed alternative e basandola sulla forte certezza della tutela dell’incolumità del singolo prima ancora che dell’interesse collettivo.

Risulta, ad oggi, che gli attuali vaccini in circolazione sul territorio italiano siano sottoposti alla semplice autorizzazione condizionata dell’Ema (l’Agenzia Europea per i medicinali). Condizione, questa, che in diritto esclude il superamento della fase sperimentale del farmaco.

A ciò si aggiunga, come ulteriore elemento di analisi, il fatto che, secondo normativa europea, il possibile rilascio dell’autorizzazione sia legato alla assenza di valide cure alternative, elemento in questo caso non sussistente, poiché è la stessa Agenzia Italiana del Farmaco che riconosce ufficialmente l’esistenza di valide cure per il Covid 19, quantomeno in casi di malattia lieve e moderata.

Senza addentrarsi nell’ambito del dibattito scientifico, i superiori elementi citati, che non rappresentano le sole criticità riscontrabili, in semplice dato di diritto lasciano emergere legittimi dubbi sulla scelta fatta dal Governo Italiano di procedere legittimamente alla imposizione dell’obbligo vaccinale, quindi ad una scelta estrema.

La non proporzionalità della sanzione

A destare ulteriore preoccupazione, sotto il profilo giuridico, è il processo sanzionatorio conseguente al mancato adempimento dell’obbligo.

Si ravvisa in tal senso una ingiustificata sproporzione fra la disposizione primaria (l’obbligo di vaccinarsi) e quella secondaria (la sanzione conseguente).

Difatti, la norma prevede quale conseguenza al mancato rispetto dell’obbligo vaccinale la sanzione della sospensione del diritto di svolgere la propria attività lavorativa, con la privazione della retribuzione per tutto il periodo di durata della sospensione medesima.

La scelta posta in essere appare in contrasto sia con il dettato costituzionale che con le previsioni di cui alla Convenzione Europea per i Diritti dell’uomo (CEDU), determinandosi come discriminante, lesiva della dignità del lavoratore e non proporzionata, anche in relazione alle disposizioni di cui all’art. 14 della CEDU

In sintesi e per concludere, appare lecito ritenere che l’imposizione dell’obbligo vaccinale ad oggi mal si concilia con i diritti costituzionalmente garantiti e con le stesse disposizioni di cui alla CEDU, incidendo tale condizione in maniera grave e ingiustificata sui diritti dei lavoratori del comparto scuola.

Avv. Simone Morgana (Studio Legale Mingoia – Morgana)