“Sospensione dal servizio” derivante dalla violazione dell’obbligo vaccinale

È possibile domandare “con urgenza”, alla magistratura del lavoro, l’emissione di un motivato parere? con quale iniziativa?

 

A cura dello studio legale Esposito Santonicola

 

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge “Super Green Pass”, è stato esteso l’obbligo vaccinale al personale scolastico.

Illustreremo, di seguito, la portata dell’obbligo vaccinale e le modalità per interrogare, eventualmente, la Magistratura sulla legittimità delle nuove disposizioni normative

Tutto nasce dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, che all’articolo 2 – a partire dal 15 dicembre 2021ha esteso l’obbligo vaccinale anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie), al personale delle scuole non paritarie, al personale dei servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, sezione primavera), al personale dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, al personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, nonché al personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS.

Ebbene, posto che la vaccinazione costituirà il requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa – fatti salvi i casi di documentati pericoli per la salute del dipendente (esenzione dalla vaccinazione anti Covid 19), nei quali l’operatore scolastico potrà essere adibito a mansioni diverse “senza decurtazione della retribuzione” – i Dirigenti Scolastici (e i Responsabili delle istituzioni), nei casi in cui non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, inviteranno i dipendenti a produrre (entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito):

  1. La documentazione comprovante l’effettuata vaccinazione;
  2. La documentazione comprovante l’eventuale differimento della vaccinazione;
  3. Quanto attesti la possibile “esenzione vaccinale documentata”;
  4. La prenotazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dal citato invito).

Nell’ipotesi di omessa presentazione della documentazione ut supra, i responsabili, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne daranno immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determinerà l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione, da parte dell’interessato, al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni provvederanno alla sostituzione del personale docente sospeso, mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato, che si risolveranno di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquisiranno il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Quanto alle modalità per interrogare la Magistratura sulla legittimità della citata disposizione normativa, sarebbe POSSIBILE IMPUGNARE – CON MIRATO RICORSO URGENTE (EX ART. 700 C.P.C.) INNANZI AL COMPETENTE TRIBUNALE DEL LAVORO – L’ATTO DI SOSPENSIONE DEL DIPENDENTE SCOLASTICO DAL DIRITTO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA.

Tanto allo scopo di consentire al Giudicante l’indagine “caso per caso” – previa valutazione in merito alla trasmissione degli atti giudiziari in Corte Costituzionale – sulla legittimità della compressione, seppure “per un limitato arco temporale”, del diritto al lavoro, senza che sia stata individuata da parte del datore di lavoro, anche in nome della continuità didattico/professionale, una soluzione alternativa (come, ad esempio, la possibilità di adibire il dipendente all’espletamento di “mansioni a distanza”, non comportanti contatti con utenti e colleghi, ovvero la possibilità di prevedere la sottoposizione al tampone molecolare).