Il Tribunale di Cosenza condanna nuovamente il comportamento antisindacale dell’ATP di Cosenza sull’inamovibilità delle RSU del sindacato SAB

Comunicato Sindacale prot. n. 30/12 sg

Lì, 30/12/2013

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con ordinanza n. 4533/13, accoglie il ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori presentato dal sindacato SAB rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari e, per gli effetti, dichiara l’antisindacalità dell’Amministrazione convenuta, per l’omessa previa richiesta di nulla osta dell’organizzazione sindacale ricorrente al momento dell’adozione del provvedimento del 3/9/13, con il quale si è provveduto al trasferimento dell’assistente amministrativa sig.ra T.D.R., eletta RSU per la predetta O.S. c/o l’I.C. di Rende Centro, e ne ordina la cessazione, disponendo la rimozione degli effetti del disposto trasferimento.

Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, non può che esprimere soddisfazione per tale decisione che risulta l’ennesima, a favore delle RSU elette nelle liste SAB e che hanno visto, fino ad oggi, sempre soccombere l’ATP di Cosenza in tutti i Tribunali della provincia e che si ostina, anche dietro spinte e suggerimenti di qualche O.S. ritenuta maggiormente rappresentativa, a perseverare su una materia, quale quella dell’inamovibilità delle RSU del SAB, senza il preventivo nulla osta della medesima O.S., richiamato dall’art. 22 della legge n. 300/70.

Nel merito, il Giudice ha osservato che, in termini generali, la tutela di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori ha ad oggetto la tutela delle associazioni sindacali contro tutte quelle condotte poste in essere dal datore di lavoro, tali da impedire o limitare l’esercizio delle libertà sindacali e che la norma non contiene una definizione analitica della condotta, sicché è demandato al giudice il compito di verificare l’idoneità oggettiva della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione in esame intende prevenire.

Nel caso di specie parte ricorrente lamenta che il trasferimento disposto dall’amministrazione convenuta c/o l’I.C. di Rende Commenda della T.D.R. sua iscritta ed eletta nel marzo 2012 quale RSU c/o l’I.C. di Rende Centro, violi l’art. 22 della legge n. 300/70 in quanto effettuato senza la richiesta del preventivo nulla osta all’O.S. SAB di appartenenza, configurandosi così quale allontanamento dall’unità produttiva interessata all’attività sindacale.

Tale condotta antisindacale non può dirsi esclusa dalla previsione dell’art. 18 del CCNQ del 18/8/98, così come modificato dall’art 5 del CCQI del 24/9/07 (firmato solo dalle OO.SS. ritenute maggiormente rappresentative e non dal SAB), secondo la quale, il trasferimento del personale scolastico in soprannumero, ancorché RSU, non necessita del preventivo nulla osta dell’O.S. di appartenenza.

Ritenuto, invero, che la previsione normativa, nella misura in cui la stessa, come detto, mira a tutelare la libertà dell’attività sindacale, non può essere derogata in peius da parte di una clausola contrattuale (cfr. art. 40 dello Statuto dei Lavoratori), la quale, sotto tale profilo, non può che ritenersi nulla, con conseguente sua disapplicazione, anche perché, nel caso di specie, dagli atti del giudizio non risulta che il trasferimento in contestazione rientri nella previsione contrattuale citata.

Il Giudice accoglie quindi il ricorso con conseguente declaratoria di antisindacalità dell’Amministrazione convenuta, ne ordina la cessazione ritenuta illegittima e la rimozione degli effetti.

F.to Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB