Illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato

Tribunale di Termini Imerese – Sentenza n. 1171-2023 del 08.11.23

Con sentenza n. 1171/2023 del 08/11/2023, il Tribunale di Termini Imerese ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Messineo in favore di una dipendente del Ministero dell’Istruzione, con qualifica di Assistente Amministrativo, che chiedeva il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo, il pagamento delle differenze retributive nonché del danno c.d. “comunitario”, per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.

Esponeva, infatti, di essere stata assunta con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato che, a far data dal 2001, erano stati prorogati di anno in anno – senza soluzione di continuità – sino al 2018, quando era transitata nel ruolo del personale a tempo indeterminato.

Poiché le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, a discapito della qualificazione formale dei contratti, erano quelle tipiche della subordinazione, domandava, pertanto, l’accertamento del vincolo della subordinazione con le conseguenti ulteriori domande, relative alle differenze retributive, alla valutazione del servizio pre-ruolo anche ai fini previdenziali ed al risarcimento del danno da illegittima e reiterata “precarizzazione” del rapporto di lavoro.

Dopo aver istruito il procedimento, sia documentalmente sia attraverso l’escussione di teste, il Tribunale – nella persona del G.L. Dott.sa Giorgia Marcatajo – ha accolto integralmente le richieste della lavoratrice, condannando il Ministero resistente al pagamento delle differenze retributive sin dall’instaurarsi del rapporto di lavoro (2001), alla valutazione ai fini previdenziali di tutto il periodo di precariato (mediante versamento della relativa contribuzione), nonché all’ulteriore risarcimento – a titolo di “danno comunitario”, nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, il tutto con interessi legali e, ovviamente, spese processuali.

Avv. Paolo Messineo