INPS – Messaggio n. 12486 del 26 luglio 2012

Nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95 sulla fruizione di ferie e permessi spettanti al personale dipendente.

 

L’art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entrato in vigore il 7 luglio u.s., dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche, devono essere obbligatoriamente fruiti nel rispetto della disciplina dettata dai rispettivi ordinamenti e “non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.

La predetta disposizione legislativa prevede, inoltre, che il divieto di monetizzazione dei permessi, riposi e ferie non goduti operi anche all’atto della cessazione dal servizio per una delle seguenti cause:

– mobilità;

– dimissioni;

– raggiungimento del limite di età;

– pensionamento;

– altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Si evidenzia che la norma in esame stabilisce espressamente che tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli in materia, cessano di avere applicazione a decorrere dal 7 luglio 2012.

Conseguentemente, è abrogata la previgente disciplina normativa e contrattuale applicabile al personale del comparto EPNE (art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; art.18, comma 16, del CCNL per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 stipulato in data 6 luglio 1995; art.22, comma 13, del CCNL siglato il 1° agosto 2006 per l’area VI della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), che prevedeva, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento del compenso sostitutivo in caso di ferie non fruite per esigenze di servizio.

Il decreto legge in argomento stabilisce anche le conseguenze della violazione della predetta disposizione, prevedendo che l’eventuale erogazione di somme in contrasto con il richiamato divieto comporta la ripetizione degli emolumenti indebitamente percepiti dal dipendente ed è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

Al fine di evitare, in prossimità della data di pensionamento dei dipendenti, un accumulo di ferie residue che, alla luce dell’illustrata normativa, non potranno in alcun caso essere monetizzate all’atto della cessazione dal servizio, si invitano i Dirigenti responsabili a predisporre con congruo anticipo adeguati piani di ferie del personale di rispettiva competenza.

Al riguardo, si ribadiscono integralmente le indicazioni fornite con il messaggio n. 18006/2005, relativamente ai termini per la fruizione delle ferie previsti dalle disposizioni contrattuali e legislative in materia, con particolare riguardo alla possibilità per l’Amministrazione di autorizzare la fruizione delle ferie residue abbreviando in misura corrispondente il periodo di preavviso, previo accordo con il dipendente stesso.

Si precisa che le disposizioni introdotte dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, in questa fase di prima applicazione, interessano tutto il personale, compresi dirigenti e professionisti, cessato dal servizio a decorrere dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto legge.

Pertanto, la previgente normativa contrattuale, che prevedeva la monetizzazione delle ferie non fruite per esigenze di servizio all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale cessato entro e non oltre il 6 luglio 2012, nel rispetto delle seguenti condizioni:

– la mancata fruizione delle ferie deve essere addebitabile ad esigenze di servizio e non alla volontà del dipendente;

– la richiesta di ferie deve essere stata presentata tramite la procedura p@perless in data antecedente la cessazione dal servizio e formalmente respinta dal dirigente responsabile con le medesime modalità.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, qualora la norma in argomento subisca modifiche o integrazioni in sede di conversione del decreto legge n.95/2012.