La legislazione italiana sulle supplenze è contraria alla Direttiva Europea

 

Commissione Europea – osservazioni scritte causa Napolitano & Altri

Dopo le osservazioni depositate sul caso Mascolo, in questo sito, giunge un’altra pronuncia negativa in ordine alla legislazione italiana sul contratto a termine nel comparto scuola.

Le osservazioni della Commissione Europea giungono a seguito della domanda pregiudiziale della Corte Costituzionale (ordinanza n.207/2013) con la quale il Giudice delle leggi- chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art.4 della l. n. 124/1999, sollevata dai Tribunali di Roma e Lamezia Terme- aveva ritenuto di dover sottoporre tale giudizio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Come si ricorderà, secondo la Corte Costituzionale, “il sistema scolastico italiano presenta esigenze di flessibilità fisiologicamente ineliminabili” a causa di “flussi migratori interni da regione a regione”, “fenomeni di immigrazione” ; “pertanto deve riconoscersi come nell’ordinamento italiano sia indispensabile utilizzare un numero significativo di docenti e personale amministrativo scolastico assunti con contratto a tempo determinato, proprio per garantire la costante presenza degli stessi in numero sufficiente a coprire le necessità di tutte le scuole statali”.

La Suprema Corte concludeva, ponendo i seguenti quesiti:

a)  se sia legittimo il ricorso a contratti a termine senza tempi certi per l’indizione dei concorsi;

b)  se le esigenze organizzative del sistema scolastico italiano siano tali da giustificare una normativa che non prevede alcun risarcimento dei danni in favore dei lavoratori.

Ad entrambi i quesiti è giunta una risposta secca da parte della Commissione.

In ordine al primo punto, si è osservato che la legislazione italiana consente in modo indiscriminato (in attesa dei concorsi …) di ricorrere ai contratti a termine, anche per la copertura di posti vacanti. Né le esigenze di flessibilità evidenziate appaiono tali da consentire all’amministrazione di “ricorrere ad una successione di contratti a termine senza alcun limite, quanto al numero dei rinnovi contrattuali e alla durata complessiva del rapporto”.

In ordine al secondo punto, la Commissione -sulla scorta delle precedenti argomentazioni -ha concluso, ritenendo “non obiettivamente giustificata”, rispetto alla clausola 5 dell’accordo quadro europeo, la legislazione italiana nel settore scolastico, in quanto “non prevede alcuna misura diretta a reprimere il ricorso abusivo a contratti di lavoro a termine successivi”.

Conclusa la fase scritta, si attende ora la pronuncia della Corte di Lussemburgo.

Avv. Francesco Orecchioni