La programmazione delle attività di recupero, e gli studenti con bisogni educativi speciali

Il principio della personalizzazione degli interventi didattici ha avuto un pieno riconoscimento giuridico con la legge n. 53/2003, assurgendo a pieno diritto soggettivo degli studenti, e di riflesso delle famiglie o di chi ne svolge in supplenza le funzioni.

All’interno di tale principio/diritto a carattere generale si è sviluppato un diritto in tal senso “persino più forte” a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (si rimanda a: DM 27 dicembre 2012; CM n. 8/2013; nota del MIUR n. 2563/2013; nota del MIUR n. 562/2019).

La personalizzazione degli interventi didattici e il riconoscimento della sussistenza di bisogni educativi speciali, impongono che la Scuola non deve “garantire” il successo scolastico, ma che deve “promuovere” il successo scolastico, garantendo “pari opportunità di partenza” a tutti gli studenti, e offrendo costantemente un supporto, non assistenziale, ma “vitaminico” al processo di apprendimento e alla acquisizione delle competenze.

Ogni giorno le Scuole sono frequentate da studenti che hanno problemi, a volte gravissimi come le situazioni di abuso e maltrattamenti. Vari studi indicano tra il 10-11% il numero di studenti studenti che presenta una qualche forma di bisogno educativo speciale, anche temporaneo, che ostacola il successo formativo; in altri termini un Istituto scolastico di medie dimensioni, frequentato da 750 studenti, ha un “esercito” di 75 studenti con bisogni educativi speciali. Vista la questione su scala nazionale, si tratta di una Città grande all’incirca come Torino. Un contesto che non può non far pensare alla celebre frase di Don Milani:

“Se si perde loro (i ragazzi più difficili) la scuola non è più scuola. É un ospedale che cura i sani e respinge i malati.”

Solo una Scuola che intercetta e si misura in relazione ai bisogni educativi speciali può migliorare globalmente, e puntare con rigenerato sapere didattico anche alla cura delle eccellenze.

Pertanto l’attività di “recupero” non può che avere inizio dall’intercettare i bisogni educativi speciali, e nel dare positiva risposta ad essi.

Ad esempio ogni Scuola dovrebbe:

  • ad inizio anno scolastico per gli studenti delle classi prime, fare screening prediagnostici in tema di disturbi specifici di apprendimento;
  • creare un sistema di rilevamento di situazioni di rischio di maltrattamenti ed abusi in ambito extrascolastico a danno degli studenti;
  • rendere disponibile un numero cellulare di emergenza per segnalare casi di bullismo e cyberbullismo;
  • offrire agli studenti percorsi formativi di sviluppo delle soft skills;
  • offrire la possibilità di svolgere attività sportiva e di fare attività artistico-espressive;
  • attivare progetti di potenziamento delle softskill;
  • adottare plurime metodologie didattiche che valorizzino gli specifici stili di apprendimento degli studenti;

Queste iniziative dovrebbero essere inserite nel PTOF, che dovrebbe anche contenere una specifica sezione riservata ai criteri di valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali.

Quanto sopra espresso costituisce la necessaria premessa per il successo formativo di ogni attività di recupero delle lacune formative sviluppata dall’Istituto scolastico.

Tanto premesso, la normativa di riferimento per le attività di recupero e il superamento dei debiti formativi degli studenti che frequentano la scuola media superiore è data, oltre che dalla legge n. 1/2007, da:

  • M. n. 42/2007;
  • M. n. 80/2007;
  • M. n. 92/2007

Di seguito si analizzano e commentano i punti più rilevanti della citata normativa ministeriale, al fine di un’adeguata programmazione delle attività di recupero, con particolare riferimento agli studenti con bisogni educativi speciali.

Art. 3, comma 1, del DM n. 42/2007

Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell’art. 193-bis, comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell’alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza…”

Di particolare rilevanza è il fatto che il resoconto sulle carenze dello studente deve essere dettagliato; si tratta di una ovvia conseguenza del principio di personalizzazione dell’attività didattica; se ne deduce che in caso di sospensione del giudizio non è pertanto possibile limitarsi, nella motivazione, a generiche affermazioni del tipo: “non ha raggiunto gli obiettivi minimi”, piuttosto che “ha scarsa conoscenza dei contenuti di base della disciplina”.

Tale obbligo è evidentemente di maggiore rilevanza nel caso di studenti con bisogni educativi speciali, da necessariamente raccordare con quanto previsto dal PEI (nel caso di studenti disabili con obiettivi minimi), e con il PDP negli altri casi.

A monte, con particolare riferimento agli studenti disabili con valutazione riferita ad obiettivi minimi, è evidente la necessità di definire gli obiettivi minimi e le conseguenti azioni di recupero nell’ambito del Consiglio di Classe a composizione allargata, con la partecipazione della famiglia, e del personale medico, ed educativo responsabile dello studente disabile.

Art. 3, comma 6, del DM n. 42/2007

Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico programmano criteri, tempi e modalità per l’attivazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, definendo altresì modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine all’andamento e agli esiti delle attività di recupero”.

Quanto sopra riportato evidenzia che le due parole chiave delle attività di recupero sono “programmazione”, e “comunicazione”, oltre a quella fondamentale di “personalizzazione”.

Nel caso di studenti con bisogni educativi speciali sarebbe opportuno che, nei limiti del possibile, la comunicazione in merito avvenisse attraverso uno o più incontri con le famiglie o i soggetti che hanno giuridicamente in cura lo studente; potrebbe persino essere una modalità comunicativa da inserire nel Patto di Corresponsabilità Educativa, nel Regolamento di Istituto, e nella Carta dei Servizi .

Art. 5, comma 1, del DM n. 42/2007.

Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali di cui all’art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente articolo.”

Sempre in relazione al principio della “programmazione” delle attività didattiche di recupero, essa deve essere sviluppata anche in riferimento alle risorse finanziarie dell’Istituto scolastico; si evidenzia che i contributi volontari delle famiglie rientrano nelle erogazioni liberali a cui fa riferimento l’articolo.

E’ evidente che la programmazione finanziaria in oggetto deve non solo valutare l’aspetto quantitativo delle carenze formative, ma anche la loro “intensità” e “difficoltà di risoluzione”.

In altri termini è necessario anche stabilire una ripartizione delle risorse finanziarie in riferimento agli interventi didattici di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

Art. 1, comma 1, del DM n. 80/2007.

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare,  subito dopo gli scrutini intermedi,  interventi didattico-educativi  di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate
.”

Quanto sopra riportato evidenzia che il PTOF di ogni Istituto scolastico deve riportare una sezione dedicata alle attività di recupero e di verifica del superamento delle carenze degli studenti interessati; in tale sezione è necessario che siano indicate le metodologie didattiche di svolgimento delle predette attività e le modalità di verifica del superamento dei debiti formati, con particolare riferimento, come già detto, all’area dei bisogni educativi speciali.

Art. 3, comma 1, del D.M. n.  80/2007.

In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. Il Dirigente scolastico è tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative degli Organi Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.”

Il “dominus” delle attività di recupero e di valutazione del superamento dei debiti formativi è il Consiglio di Classe; si tratta di un’altra ovvia conseguenza del principio di personalizzazione dell’attività didattica, in quanto vengono demandate le funzioni sopra riportate all’Organo che ha la più approfondita conoscenza della situazione didattica degli studenti interessati. In altri termini il Collegio Docenti deve inserire nel PTOF indicazioni metodologiche e valutative generali (ma non generiche!!!) in grado di consentire un’azione omogenea all’interno dell’Istituto scolastico, e valutare annualmente la tipologia e l’entità dei bisogni formativi, mentre il Consiglio di Classe è chiamato ad “operativizzare” le predette indicazioni sulla base del principio della personalizzazione dell’azione didattica.

Lasciare ai “dipartimenti” questo aspetto non solo non è corrispondente al dettato normativo, ma è la negazione del principio di personalizzazione, e dell’obbligo di sostenere il successo scolastico degli studenti con bisogni educativi speciali, essendo evidente che i dipartimenti disciplinari possono operare solo con una logica astratta e massiva.

Art. 9, comma 1, del DM n. 80/2007.

Il piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con Ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione.
Le relative modifiche del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2007/2008 sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie
.”

In merito si rimanda a quanto già detto in relazione al D.M. n. 42/2007.

Art. 10, comma 1, del DM n. 80/2007.

I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi sono definiti in sede di contrattazione nell’ambito delle risorse specificamente dedicate agli interventi di recupero didattici ed educativi confluite nel fondo di istituto delle singole istituzioni scolastiche, e  delle ulteriori risorse  che verranno destinate alle medesime istituzioni scolastiche a carico del capitolo 1287 del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno finanziario 2007 e seguenti.”

L’individuazione dei docenti che effettuano i corsi di recupero deve essere definita attraverso i criteri individuati in sede di contrattazione integrativa; pertanto anche l’area delle relazioni sindacali è interessata dalle questioni inerenti le attività di recupero.

Ma è evidente che i criteri per l’individuazione, e poi la successiva individuazione dei docenti non può avvenire sulla base di logiche prettamente distributive delle risorse, ma deve rispondere ad una “superiore logica didattica” per cui devono essere scelti i docenti con maggiori e comprovate competenze didattiche, con particolare riferimento ai bisogni educativi speciali; ad esempio un docente specializzato nel sostegno con laurea in matematica può/deve essere preferito ad un docente disciplinare nella disciplina in oggetto

Art. 2, comma 2, della O.M. n. 92/2007.

2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto

Le attività di recupero sono di esclusiva competenza del Consiglio di Classe, che deve fare riferimento ai criteri didattico-metodologici definiti dal Collegio dei Docenti, e alle indicazioni organizzative del Consiglio di Istituto, che nuovamente (oltre alla definizione del citato piano finanziario) assume una funzione rilevante in merito alle predette attività didattiche.

Come già detto, nel caso di studenti disabili con valutazione basata su obiettivi minimi, e più in generale di studenti con bisogni educativi speciali, tali attività dovranno essere necessariamente coerenti con i relativi PEI e PDP.

Art. 2, comma 6, della O.M. n. 92/2007.

Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.

Si tratta di un comma molta importante. In primis si evidenzia l’obbligo di esplicitare i modelli didatticometodologici di riferimento in relazione alle attività di recupero, oltre all’indicazione di quali tipologie di verifica si intende adottare per la valutazione del superamento dei debiti formativi, i criteri di valutazione, e le modalità di comunicazione con le famiglie. Ma ancora più importante è l’indicazione della necessità di un lavoro di analisi in relazione al numero degli studenti che hanno evidenziato carenze formative, le discipline interessate, e le risorse finanziarie a disposizione. Pertanto gli organi collegiali nel deliberare l’adozione delle attività di recupero, le discipline interessate, il loro monteore, devono motivare la scelta anche in base ai criteri prima citati. Parallelamente è evidente che non può essere una scelta già precostituita e sclerotizzata nel PTOF, perché di anno scolastico in anno scolastico, di periodo scolastico in periodo scolastico, essa deve essere necessariamente collegata in modo dinamico ed evolutivo al contesto in essere, in modo tale da conformarsi alle reali esigenze didattiche dell’Istituto scolastico.

Per gli studenti che manifestano bisogni educativi speciali di particolare importanza è l’inciso: “….alla diversa natura dei relativi fabbisogni”, che impone un’attenzione particolare alla citata tipologia di studenti.

Art. 3, comma 2, della O.M. n. 92/2007.

2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall’esercizio dell’autonomia.”

L’articolo in oggetto fa riferimento ad un aspetto molto importante per il successo delle attività di recupero, ossia la composizione dei gruppi di studenti che partecipano alle predette attività, in quanto è circostanza didatticamente nota che la performance didattica individuale è sempre influenza dalla performance didattica del gruppo dei pari.

E’ pertanto evidente che la composizione dei gruppi che frequentano i corsi di recupero deve essere “ottimizzata” anche/soprattutto in relazione agli studenti che manifestano bisogni educativi speciali.

Art. 3, comma 3, della O.M. n. 92/2007.

3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti.”

In base a quanto riportato il Collegio dei Docenti definisce i criteri per l’abbinamento docenti-gruppi di studenti, mentre, come già detto, è la contrattazione integrativa di istituto a definire i criteri per l’individuazione dei docenti.

In merito si richiama quanto già detto in relazione all’importanza della scelta dei docenti e della composizione dei gruppi di studenti.

Art. 5, comma 1, della O.M. n.92/2007.

1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.”

E’ il Consiglio di Classe, e non il docente disciplinare, a decidere la tipologia delle prove di verifica per la valutazione del superamento delle carenze riscontrate. In merito alla scelta della predetta tipologia, può essere un utile riferimento la C.M. n. 94/2011.

In base al principio di personalizzazioni, per ogni studente con debito formativo occorre produrre una specifica verifica; ciò a maggior ragione vale per gli studenti con bisogni educativi speciali.

In particolare nella predisposizione e svolgimento delle prove di verifica, dovrà essere scrupolosamente rispettato quanto indicato nel PEI o nel PDP.

Art. 6, comma 3, della O.M. n. 92/2007.

3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.”

Di particolare importanza è l’obbligo del Consiglio di Classe di predefinire criteri per valutare la possibilità di recupero delle carenze nel corso della fase estiva; è pertanto evidente che i predetti criteri debbano già essere stati stabiliti dal Consiglio di Classe prima dello scrutinio finale.

E’ altrettanto evidente che i predetti criteri debbano essere riferiti anche/soprattutto alla eventuale sussistenza di bisogni educativi speciali.

Art. 7, comma 2, della O.M. n. 92/2007.

2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.”

Si tratta di un articolo molto importante. Le famiglie hanno diritto a ricevere “subito dopo” alcune importanti comunicazioni, oltre all’esito dello scrutinio:

  • le specifiche carenze rilevate; in merito si rimanda a quanto già detto sul fatto che la “specificità” impone un’analitica e facilmente individuabile elencazione delle carenze; ad esempio non potrà farsi generico riferimento alla inflazione, ma dovrà essere indicata la specifica causa inflazionistica o lo specifico strumento per la lotta all’inflazione, rispetto ai quali lo studente ha dimostrato carenze, pen potendo la studente avere dimostrato di ben conoscere l’inflazione prodotta da un eccesso da domanda, ma molto meno l’inflazione prodotta da un eccesso di offerta monetaria;
  • quali sono gli interventi didattici di cui può beneficiare lo studente, ricordando che, anche in relazione al punto precedente, devono essere personalizzati;
  • quali saranno i tempi e soprattutto le modalità (verifiche scritte, orali,…) con le quali avverranno le verifiche per il superamento del debito formativo, essendo evidente che in relazione alla tipologia di verifiche previste cambia anche l’approccio allo studio.

In relazione agli studenti con bisogni educativi speciali si rimanda a quanto già detto in merito.

Art. 8, comma 2, della O.M. n. 92/2007

2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.”

Le operazioni di verifica del superamento del debito formativo sono di esclusiva competenza del Consiglio di Classe, anche nella definizione delle prove da somministrare, che sono solo “condotte” dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di Classe.

Art. 8, comma 3, della O.M. n. 92/2007.

3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.”

Si tratta, ad avviso dello scrivente, di uno degli articoli più importanti tra quelli esaminati.

Come già detto le verifiche non devono e NON POSSONO ESSERE UGUALI per tutti gli studenti con il debito formativo in una determinata disciplina, ma devono essere una diversa dall’altra, nel rispetto del principio dei personalizzazione dell’attività didattica e dello specifico quadro didattico relativo al singolo studente, caratterizzato da differenti lacune rispetto ad altri studenti.

In sintesi:

  • il Collegio dei Docenti definisce il contesto didattico-metodologico e valutativo a cui dovranno fare riferimento i Consigli di Classe, anche inserendo la tematica delle attività di recupero e del superamento dei debiti formativi nel PTOF, raccomandando in merito una particolare attenzione alla tematica dei bisogni educativi speciali;
  • il Consiglio di Istituto approva le modalità organizzative delle attività di recupero, e la relativa programmazione finanziaria, sulla base dei bisogni formativi rilevati;
  • in sede di contrattazione di istituto vengono definiti i criteri per l’individuazione dei docenti che effettueranno le attività di recupero, mentre i criteri per la definizione dei gruppi di studenti e per l’abbinamento dei docenti con i predetti gruppi di studenti è di competenza del Collegio dei Docenti;
  • a parte quanto sopra riferito, l’organizzazione delle attività di recupero, i contenuti, la personalizzazione degli interventi di recupero, la tipologia e la personalizzazione delle verifiche, la valutazione in merito al percorso di recupero degli studenti interessati è di esclusiva competenza del Consiglio di Classe.

Tutte le fasi sopra citate deve avere una particolare attenzione nei confronti degli studenti con bisogni educativi speciali.

In altri termini e in sintesi, ogni gestione massiva, e non personalizzata, delle attività di recupero e delle verifiche, sviluppata in assenza di preventivi esplicitati criteri didattico-metodologici con particolare anche se non esclusivo riferimento all’area dei bisogni educativi speciali, di una valutazione preventiva dei bisogni formativi, e di una conseguente programmazione finanziaria, non può essere considerata corrispondente al modello delineato dalla normativa esaminata.

La programmazione e la gestione delle attività di recupero con le relative verifiche non sono “meri atti burocratici” ma fondamentali ambiti per il successo e l’inclusione scolastica, oltre che per evitare la dispersione scolastica.

E’ il Consiglio di Classe che, sulla base delle indicazioni didattico-metodologiche e sui criteri generali di valutazione indicati dal Collegio dei Docenti, deve sviluppare e organizzare le attività di recupero. I dipartimenti NON POSSONO sostituire alcuna delle funzioni del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe (in quanto in base ai DPR 88 e 89 del 2010 sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, esclusivamente in sostegno alla didattica e alla progettazione formativa), potendo avere al massimo svolgere attività consultiva (anche se non vincolante), e preparatoria e di supporto ai lavori degli Organi Collegiali previsti per legge, ricordando che ogni delibera dipartimentale perché acquisiti esecutività ed efficacia, deve preventivamente essere approvata dal Collegio dei Docenti. Ogni indebita delega ai dipartimenti rappresenta “un allontanamento” dalla vision didattica dell’Istituto scolastico, rappresentata dal Collegio dei Docenti, e dalla personalizzazione degli interventi didattici, garantita dal Consiglio di Classe. 

A riprova di quanto affermato si cita la Direttiva n. 57/2010 che recita:

In generale, i dipartimenti possono individuare i bisogni formativi e definire i piani di aggiornamento del personale, promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti.”

Risulta evidente che l’attivazione e le funzioni dei dipartimenti sono demandate all’attività regolatoria degli Istituti scolastici, che però in nessun caso possono “intervenire” sui poteri e compiti attribuiti al Collegio dei Docenti da normativa primaria e ministeriale; in tal senso la normativa primaria e secondaria in relazione alle attività di recupero fa sempre riferimento al Collegio dei Docenti nella sua interezza.

Di seguito una tabella riepilogativa delle principali funzioni degli Organi Collegiali per l’organizzazione dei corsi di recupero.

Collegio dei Docenti

Valuta i bisogni formativi emersi. Indica i criteri didattico metodologici da adottare per l’organizzazione e lo sviluppo dei corsi di recupero, nonchè i criteri di valutazione e le tipologie di verifiche. Inoltre definisce i gruppi di studenti che partecipano ai corsi di recupero, e abbina i docenti ad essi.

Consiglio di Istituto

Approva il piano finanziario di sostegno alle attività di recupero.

Contrattazione integrativa

Definisce i criteri per l’individuazione dei docenti che terranno i corsi di recupero

Consiglio di Classe

Individua le specifiche carenze formative dei singoli studenti. Personalizza gli interventi didattici sulla base delle specifiche carenze formative rilevate. Organizza i corsi di recupero sulla base dei criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti, e sulla base delle carenze formative rilevate. Formula i criteri di valutazione sulla base delle indicazioni prodotte dal Collegio dei Docenti. Produce e somministra le verifiche personalizzate, sulla base delle specifiche carenze formative rilevate.

Dipartimenti

Possono avere solo funzione consultiva e di supporto, ma non possono sostituire l’attività deliberativa del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe. Ogni delibera dei dipartimenti deve essere approvata dal Collegio dei Docenti affinchè possa essere esecutiva ed efficace.

In conclusione e in sintesi, la parola d’ordine della programmazione e realizzazione didattica delle attività di recupero, non può che essere (e a maggior ragione per gli studenti con bisogni educativi speciali): PERSONALIZZAZIONE!

Parallelamente il principale focus delle attività di recupero devono essere i bisogni educativi speciali. In merito si riporta un brano della lunga nota dell’Ufficio III dell’USR dell’Emilia Romagna prot. n. 13558/2013:

E’ necessario che le scuole inclusive definiscano nei loro documenti di programmazione (POF e PAI) almeno i seguenti punti: – la definizione, su base scientificamente validata e collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di personalizzazione dell’insegnamentola definizione dei protocolli per la valutazione delle condizioni individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici – I criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e della modifica – la definizione del ruolo delle famiglie (dalla valutazione alla programmazione) e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche personalizzate; una forte alleanza educativa con le famiglie è condizione essenziale per la riuscita dei percorsi di personalizzazione (così come dell’educazione e dell’insegnamento tout court) – la definizione delle responsabilità dei vari attori del processo (dirigente scolastico, docenti referenti delle varie tematiche, docenti di classe, docenti di sostegno, educatori, insegnanti tecnico-pratici e di laboratorio, personale ATA, …) e delle collaborazioni interistituzionali (ASL, Comune, Provincia, privato sociale, …) – modalità di tutela della riservatezza e della privacy, ricordando comunque che fruire di percorsi personalizzati non è una vergogna da nascondere e che nella scuola inclusiva questa condizione dovrebbe essere prassi comune e non eccezione; se la personalizzazione fosse prassi comune, le famiglie porrebbero meno problemi di privacy in quanto non avrebbero ragione di temere lo stigma sociale della diversità”.

Infine un’ultima osservazione: nel caso di studenti disabili valutati in base agli obiettivi minimi, e di studenti che beneficiano di un piano didattico personalizzato, prima di procedere a sospensione del giudizio o a non promozione è doveroso verificare se nel corso dell’anno scolastico:

  • gli obiettivi minimi didattici sono stati individuati in modo congruo;
  • sono state individuate congrue metodologie didattiche;
  • sono stati attivati congrue attività di recupero.

Gianni Paciariello, dirigente scolastico e presidente dell’Associazione Papa Giovanni Paolo II, che opera a tutela dei diritti degli studenti.