A statuirlo il tribunale di Barcellona P.G. che ha deciso, con la sentenza n. 1124/2022, il procedimento introdotto con ricorso proposto da una docente del messinese, che, assistita in giudizio dall’avv. Santina Franco (studio legale Di Salvo – foro di Patti), lamentava l’illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero verbale comminatale con provvedimento del D.S. dell’istituto presso cui la stessa prestava servizio. Alla docente veniva contestato di avere ricevuto in classe, durante le ore di lezione, il genitore di un alunno presentatosi per discutere della problematica situazione didattica e disciplinare del figlio.
La difesa della docente deduceva l’illegittimità formale e sostanziale della sanzione disciplinare irrogata, rilevando come la stessa non rientrasse tra quelle tipiche previste per la categoria dei docenti, nonché fosse stata adottata in palese violazione del diritto di difesa, senza alcuna previa contestazione e ben oltre i termini decadenziali previsti dalla legge.
Il tribunale di Barcellona P.G., con la sentenza n. 1124/2022, accogliendo le argomentazioni difensive dell’avv. Santina Franco, ha confermato che secondo la vigente formulazione del comma 3 dell’art. 492 del d.lgs. n. 297/1994, per il personale docente, il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri; ha quindi statuito l’illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero verbale impugnata per violazione del principio di tassatività statuendo che “ pertanto, la stessa deve essere, per ciò solo, annullata, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure dedotte”.
Vieppiù, in considerazione degli esiti dell’attività istruttoria espletata, il Tribunale adito ha riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno subito dalla docente quale conseguenza all’evento disciplinare subito e ritenuto dalla stessa come ingiusto, nonché ha disposto la condanna alle spese legali del Ministero dell’Istruzione resistente.