L’attribuzione degli incentivi a ricercatori e professori universitari deve seguire il principio meritocratico

 

Una interessante questione è stata decisa in fase cautelare dalla pronuncia del Tribunale Amministrativo del Veneto, Ordinanza n.340/2014 che ha sospeso il Bando Decreto Rettoriale n. 963 del 13 dicembre 2013 dell’Università Cà Foscari volto all’attribuzione ai professori e ricercatori universitari dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 9 della Legge 240/2010 – anno 2011.

Questo Bando rappresenta una delle attuazioni e applicazioni della stessa L. n.240/2010 e del decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 311 recante “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico – art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

Il Collegio giudicante già in questa fase cautelare ha potuto verificare la violazione di legge di questo Bando e delle sue modalità di distribuzione degli incentivi, e ha espressamente motivato e dubitato in particolare del rispetto del principio meritocratico insito nella normativa che ha ridisciplinato la materia. Leggiamo la motivazione: “considerato che il proposto gravame non appare, alla stregua delle censure formulate da parte ricorrente, privo di apprezzabili elementi di fondatezza laddove si censurano per violazione di legge ed eccesso di potere sia i decreti interministeriali n.i 311 e 314 del 2011 nella parte in cui autorizzano le Università a bandire procedure concorsuali per l’attribuzione dell’incentivo di cui all’art. 29, XIX comma della legge n. 240/2010 con l’applicazione di criteri scollegati dal principio meritocratico, sia il conseguente provvedimento rettoralen. 963/2013 e successive modificazioni..il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la domanda di misure cautelari.

In poco, gli atenei si sono visti attribuire dal decreto interministeriale n. 314 del 21 luglio 2011 (applicativo della L.240/2010) il difficile compito di individuare criteri sulla base dei quali distribuire un incentivo una tantum attribuito come recupero (meramente simbolico) in relazione al blocco triennale degli scatti determinato a partire dal decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella L. 122/2010.

Il decreto interministeriale n. 314 dispone infatti, all’ art. 1, comma 5, che le risorse siano attribuite da ciascuna Università, come incentivo una tantum, ai professori e ricercatori che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria “e comunque nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili, per ciascun ruolo e fascia”.

La Pubblica Amministrazione dunque è chiamata, anziutto, ad una precisa attività di selelzione individuale, “per ciascun ruolo” e per ciascuna fascia”, considerato che potranno accedere all’incentivo un numero di docenti pari alla soglia predefinita dal decreto del 50% sul totale degli aventi diritto.

In particolare, le pecche del bando sono state individuate nella determinazione dei criteri di selezione e valutazione, che hanno palesato profili di illegittimità evidenti nella parte in cui DIMOSTRANO CHIARAMENTE DI APPLICARE IL VECCHIO CRITERIO DELLA ANZIANITA’ E NON QUELLO VOLUTO DAL LEGISLATORE DELLA MERITOCRAZIA, non rispettando il limite della logicità e della ragionevolezza, rispetto al fine pubblico della selelzione del meritevole dell’incentivo economico. In particolare, sono inespresse le modalità del concorso in relazione all’individuazione e la distinzione dei ruoli e delle fasce, che rimangono illegittimamente non distinte. Anche i criteri di assegnazione dei punteggi e di valutazione dei titoli sono disarmonici con la lettera della legge e il principio meritocratico nella parte in cui agganciano la selezione al sistema Valutazione della qualità della ricerca – VQR 2004/2010.

Tra gli aspetti di maggiore riflessione in relazione alla legittimità della procedura universitaria è stato proprio quello di aver utilizzato per l’attribuzione dell’incentivo, una valutazione che è propria ed è stata predisposta per le strutture ed i singoli Enti (VQR), che pertanto in maniera irragionevole e sproporzionata si intende applicare ad una valutazione squisitamente individuale. Sul punto basta considerare che i ricercatori ed i professori, al momento della VQR, non hanno avuto neanche alcuna facoltà di scegliere i prodotti da presentare e da far valutare, che quindi non è coerente applicare quel sistema ai fini dell’incentivo e della corresponsione economica prevista dall’art. 29 c. 19 L. 240/2010.

La pronuncia si ritiene possa far da lanterna alle Università e a tutti gli interessati.

Avv. Elena Spina