Legge 104, benefici anche per l’assistenza della suocera disabile

Legge 104, benefici anche per l’assistenza della suocera affetta da grave disabilità: la novità arriva da una sentenza favorevole al trasferimento di una docente, pronunciata dal Tribunale di Palermo il 2 settembre 2020, resa su ricorso dello studio Legale Fasano.

La sentenza del Tribunale civile di Palermo del 2 settembre 2020 fissa un’importante novità, in particolare per i docenti e per le procedure di mobilità.

Il caso riguarda il trasferimento di un docente, richiesto ai fini dell’assistenza della suocera. Le legge 104 si applica anche ai parenti non stretti.

Per lo Studio Legale Fasano quella del Tribunale civile di Palermo è una sentenza innovativa ed unica per chi assiste disabili tutelati ai sensi della Legge 104/92.

La novità disposta è rilevante, in quanto estende i benefici previsti per l’assistenza a soggetti con disabilità anche a parenti non stretti. Il caso specifico riguarda un docente, per il quale è stato stabilito il diritto di precedenza nel trasferimento della sede di lavoro in quanto referente unico della suocera disabile grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104).

Oggetto di disamina da parte del Tribunale di Palermo è quanto previsto dall’articolo 33 della Legge 104 che, al comma 5, dispone il diritto del lavoratore che assiste un soggetto disabile a scegliere la sede di lavoro a questi più vicino.

A supporto della sentenza del Tribunale di Palermo vi sono le varie indicazioni arrivate dalla Corte Costituzionale, che più volte ha sottolineato l’importanza della Legge 104 per la tutela dei diritti di persone con disabilità e dei soggetti che si occupano in modo esclusivo degli stessi (cd caregiver).

Il diritto al trasferimento della docente, ai fini di assistere la suocera con grave disabilità, non può quindi essere bloccato per via di una mancata indicazione esplicita di tale ipotesi nella normativa di riferimento.

I docenti referenti di un parente, congiunto e, quindi, anche di una suocera o suocero disabile grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992, potranno far valere il diritto assoluto di precedenza nelle operazioni di mobilità con relativo diritto al trasferimento nella città di residenza del disabile.

Avv. Angela Maria Fasano