Mobilità personale scolastico; diritto di precedenza ex artt. 33 commi 3 e 5 L. 104/92, 470 d.lgs. 297/94 e 30 co. 2 bis d.lgs. 165/01

Sentenza del Tribunale di Catania n. 7187/2020 del 07.04.2022

 

Il Tribunale del Lavoro di Catania, accogliendo il ricorso dello Studio Legale Ventriglia, difensore della ricorrente (docente della scuola primaria) ha disposto il trasferimento della docente così come richiesto in domanda di trasferimento dell’anno 2019-2020.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

dichiara la nullità del Contratto collettivo nazionale integrativo del 06.03.2019 del comparto scuola, nella parte in cui nega il diritto di precedenza ex artt. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e 601 d.lgs. n. 297/1994 (T.U. scuola), nelle operazioni di mobilità interprovinciale, al docente figlio referente unico di disabile grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, anche rispetto alle nuove immissioni in ruolo ex art. 470 d.lgs. 297/94 e 30 co. 2 bis d.lgs.165/01 e, per l’effetto, il diritto della ricorrente alla fruizione della predetta precedenza, con conseguente condanna dell’Amministrazione al riesame della domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2019/2020;

condanna l’Amministrazione convenuta ad assegnare alla parte ricorrente, con precedenza ex artt. 33 legge n. 104/1992 e 601 T.U. scuola, nell’ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità, uno dei posti delle sedi scolastiche indicate in domanda, ove – all’epoca di pubblicazione della procedura di mobilità – vacanti e disponibili;

Agrigento, lì 11.04.2022                            Avv. Ventriglia Luigi