Precariato Scuola: Il Tribunale di Roma condanna il Miur al risarcimento danni pari a 15 mensilità oltre agli scatti di anzianità ed alle mensilità di luglio ed agosto.
Il Tribunale di Roma, con diverse sentenze (sentenze n. 16/2015, 17/2015 ed altre), intervenute successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014, riconosce al personale supplente che ha avuto una reiterazione dei contratti a tempo determinato il risarcimento del danno nella misura di 15 mensilità.
Tale personale difeso dall’avv. Filippo Aiello dello Studio Legale Associato Aiello Pastore Americo ha ottenuto il riconoscimento di tutte le proprie domande ivi comprese quelle che riguardano gli scatti di anzianità nonchè le mensilità di luglio ed agosto per i contratti conclusi fino al 30 giugno.
Il giudice di primo grado, richiama i principi espressi nella recente sentenza della Corte di Giustizia a cui ha preso parte anche l’avv. Francesco Americo (dello Studio Legale Associato Aiello Pastore Americo) che in collaborazione con i legali Isetta Barsanti Mauceri e Vittorio Angiolini ha rappresentato la FLC CGIL dinanzi alla Corte Europea.
Le argomentazioni esposte dal Tribunale di Roma risultano importanti in quanto superano i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di risarcimento.
In sintesi secondo il giudice: “ Al fine di far sì che il risarcimento dei danni abbia caratteri individuati dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi che al lavoratore che sia stato illegittimamente assunto a termine e che non possa vedere accertata la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, spetti un risarcimento che insieme sia adeguato ristoro del danno costituito dalla impossibilità di fruire di una occupazione stabile alle dipendenze della pubblica amministrazione, possibilità invece attribuita ai dipendenti di aziende private assunti a termine illegittimamente, e contemporaneamente costituisca una valida misura dissuasiva contro l’abusivo ricorso alle assunzioni a termine”.
Con riferimento alla quantificazione del danno, il medesimo giudice non condivide quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 30 dicembre 2012 in base alla quale l’unica tutela accordata dovrebbe essere quella cd. Obbligatoria che garantisce il diritto all’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità, rilevando invece che: “ detta normativa è stata disegnata per le aziende con meno di quindici dipendenti, che il legislatore ha così inteso preservare da condanne troppo rilevanti; mentre tutt’altra è la situazione del settore pubblico, dove invece dovrebbe imporsi l’applicazione della corrispondente normativa per le grandi aziende, vale a dire l’art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 300/70, trattandosi di disposizione che esprime il valore della perdita del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo ed applicabile anche ai rapporti di lavoro dei quali sa parte la pubblica amministrazione”.
Questa è la misura che secondo il giudice del Tribunale di Roma può ritenersi satisfattiva dei requisiti di “adeguatezza” della sanzione, cioè di carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo e di “equivalenza” ed “effettività” secondo i ricordati lineamenti comunitari.