Retribuzione professionale docenti (RPD) riconosciuta anche per il servizio scolastico svolto per “supplenze brevi”

Tribunale di Milano – Sentenza n. 1784-2021 del 30.06.2021

Una docente precaria che aveva svolto servizio nell’a.s. 2016/2017 con “supplenze brevi”, assistita dall’Avv. Leo Condemi del foro di Reggio Calabria (Vice-Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”), ha dovuto adire il Tribunale di Milano per ottenere il riconoscimento del compenso accessorio della Retribuzione Professionale Docenti, previsto dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001 e riservato dall’Amministrazione scolastica esclusivamente ai docenti di ruolo ed ai docenti precari titolari di contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.

A tal proposito, il Giudice del Lavoro, dott. Luigi Pazienza, alla stregua della giurisprudenza di legittimità e di merito anche del medesimo Tribunale di Milano, ha accolto la domanda.

Secondo il Giudice del Lavoro “La questione controversa della presente causa concerne pertanto l’interpretazione da dare al richiamo che l’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riguardo alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti”, ha fatto alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.

Quest’ultima disposizione afferma infatti che l’emolumento in questione spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; spetta “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” .

Richiamandosi all’ordinanza della Corte di Cassazione, “3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l’entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) (Cass. Ordinanza n. 20015 del 27.07.2018).

Non vi è dubbio, pertanto, che la Retribuzione Professionale Docenti rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive…

ossia di “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e alle “caratteristiche inerenti alle mansioni stesse”.

A tal proposito, dopo aver evidenziato che  “Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del CCNL ai docenti precari con qualunque scadenza del contratto e a quelli di ruolo: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all’insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.”, il Giudice ha sottolineato che “la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che tra le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo indeterminato e le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo determinato non vi sono differenze “intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 07-11-2016, n. 22558)”

Sulla base di queste considerazioni, ha riconosciuto il compenso richiesto per il servizio svolto complessivamente durante l’anno, nella misura indicata in ricorso corrispondente all’importo di € 164,00 mensile e € 5,47 giornaliero.

Reggio Calabria, 2.07.2021

Avv. Leo Condemi