Riconoscimento integrale dell’intero servizio ai fini della ricostruzione della carriera

Tribunale di Salerno – Sentenza n. 222 pubblicata il 30 gennaio 2020

Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, giudice Dott.ssa Michela Doronzo, ha accolto la domanda in merito al ricorso presentato da personale ATA, di ruolo, avverso il decreto di ricostruzione della carriera, quindi, finalizzato al riconoscimento integrale degli anni preruolo, esclusi dell’art 569 del d. lgs. 297 del 1994.

La sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti:

  • Il Tribunale di Salerno ha affrontato la rilevanza della sentenza Motter nella ricostruzione della carriera del personale ATA alla luce della recente sentenza della Cass. Civ., Sez. lav., n. 31150 del 2019, quindi, condividendo le osservazioni della Suprema Corte;
  • In merito alla prescrizione il Tribunale di Salerno ha stabilito che l’anzianità di servizio in sé non è suscettibile di prescriversi autonomamente e indipendentemente dai diritti cui che su di essa si fondano, per la semplice ragione che l’anzianità di servizio, lungi dal costituire l’oggetto di un autonomo diritto, è elemento costitutivo di altri diritti, di natura per lo più patrimoniale. Quindi, il diritto alla progressione economica (nella specie per fasce stipendiali, c.d. gradoni), sia pur prescritto con riferimento ad un dato periodo, non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali;
  • Per concludere, il Tribunale ha accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 10 luglio 2001, pertanto, l’amministrazione scolastica resistente è stata condannata ad effettuare l’esatta ricostruzione di carriera dei ricorrenti, tenendo conto di tutti i periodi di servizio effettivamente prestati dopo il 10.7.2001, nonché a provvedere all’inquadramento dei ricorrenti nella corrispondente fascia stipendiale e a corrispondere le differenze retributive maturate a decorrere dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)