Riconoscimento servizio militare – personale Ata

IL TRIBUNALE DI MILANO SEZ. LAVORO, ACCOGLIENDO LE RICHESTE DELL’AVV. VENTRIGLIA LUIGI, HA ACCERTATO E DICHIARATO IL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 6 PUNTI IN RAGIONE DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA OBBLIGATORIO PRESTATO ANCHE NON IN COSTANZA DI NOMINA AI FINI DELL’ACCESSO NELLE GRADUATORIE ATA DI III FASCIA.

Tribunale di Milano – Sentenza n. 935-2022

Orbene, riportandoci ai motivi della sentenza possiamo dire che il Tribunale di Milano sez. Lavoro ha riconosciuto meritevole di accoglimento il Ricorso per le seguenti ragioni di diritto:

Deve osservarsi che, come dedotto ed allegato dal ricorrente, allo stesso non è stato riconosciuto il servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del diploma ma non “in costanza di nomina”.

A parere di chi scrive, la condotta del MIUR si pone in contrasto con l’art. 485 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il “riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, al comma 7, precisa: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5679/2020 ha poi chiarito che: “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”.

Quest’ultima norma prevede che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 08234/2019, ha osservato che: “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 – il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro – consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2015 n. 4343/2015)’.

Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Avv. Ventriglia Luigi