Risarcimento contratti a termine docente di religione

Sentenza del Tribunale di Agrigento Sez. Lavoro del 07.06.2023

R.G.2805/2022 – N.S. 543/23

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZ. LAVORO DOTT.SSA DI CATALDO IN DATA 07.06.2023 , ACCOGLIENDO LE RICHESTE DELL’AVV.VENTRIGLIA LUIGI , HA ACCERTATO E DICHIARATO IL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL RISARCIMENTO PER LA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE DELLA DOCENTE DI RELIGIONE  .

Orbene, riportandoci ai motivi della sentenza possiamo dire che il Tribunale di Agrigento sez. Lavoro ha riconosciuto meritevole  di  accoglimento il Ricorso dello Studio Legale Avv. Ventriglia Luigi per le seguenti ragioni di diritto:

Con ricorso depositato il 17.10.2022, l’odierna ricorrente – premesso di aver prestato servizio come docente di religione negli ultimi cinque anni presso diversi Istituti in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato – deduce l’abusiva reiterazione dei suddetti contratti a termine ex d.lgs. 368/2001 e chiede condannarsi il Ministero convenuto al risarcimento del danno subito per l’illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro.

Ebbene il Giudice ha accolto il ricorso adducendo che “va ricordato in punto di diritto che la legge n. 824/1930, abrogata dal d.l. n. 112/2008, disciplinava l’insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all’art. 5, incarichi annuali da conferire, all’inizio dell’anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell’istituto, previa intesa con l’ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.

Successivamente, con la legge n. 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell’accordo del 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto l’obbligo di assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell’accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l’insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati d’intesa con quest’ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell’insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.

Sul punto, si osserva che anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell’insegnamento della religione, prevedendo, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, all’art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 297/1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciò detto, giova evidenziare come il tema della reiterazione dei contratti a tempo determinato sia stato recentemente affrontato dalla Corte di Giustizia (13 gennaio 2022, YT e altri), secondo la quale se da un lato i fattori di oscillazione delle esigenze dei docenti di religione cattolica “attestano, nel settore dell’insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un’esigenza particolare di flessibilità che (…) è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia (sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo ee a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 95)”, dall’altro “non si può invece ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti che rientrano nella normale attività del settore dell’insegnamento. Come più volte statuito dalla Corte, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato per far fronte a esigenze che, di fatto, hanno carattere non già provvisorio ma permanente e durevole non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, dal momento che un tale utilizzo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato si scontra direttamente con la premessa sulla quale si fonda il suddetto accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto62 e giurisprudenza ivi citata). L’osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro esige pertanto che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)”.

Avv. Ventriglia Luigi