Rischio mobbing per i dirigenti scolastici: i procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici

Accade certamente che un dirigente scolastico compia azioni mobbizzanti nei confronti del personale scolastico, ma è molto più frequente che sia il dirigente scolastico a subire condotte mobbizzanti di tipo discendente e ascendente.

Spesso il dirigente scolastico è vittima di una “tempesta perfetta” e di un “accerchiamento congiunto” sia da parte del personale che da parte degli Uffici Scolastici Regionali di competenza, spesso semplicemente perché ha avuto il torto di volere applicare quanto previsto dalla normativa, disturbando un pacifico e condiviso status quo fatto di reciproche ed interessate tolleranze a vari livelli.

La reazione verso chi ha rotto l’equilibrio dello stus quo è spesso il mobbing.

A riprova della serietà del problema si cita una recente importante iniziativa del Sindacato Dirigentiscuola, che ha creato una email (sos-mobbing@dirigentiscuola.org) fruibile anche dai dirigenti scolastici non iscritti al Sindacato, per segnalare casi di mobbing patiti o di cui si è a conoscenza, ed ottenere supporto giuridico e sindacale.

Tanto premesso, le condotte mobbizzanti discendenti a carico dei dirigenti scolastici si sostanziano principalmente in:

  1. provvedimenti disciplinari infondati;
  2. reiterate infondate visite ispettive;
  3. reiterate infondate azioni di responsabilità dirigenziale (art. 21 del dlg n. 165/2001).

Nell’articolo in oggetto si tratterrà il procedimento disciplinare a carico dei dirigenti scolastici, al fine di individuare particolari aree di rischio in riferimento al mobbing.

L’Organo competente per attivare e concludere il procedimento disciplinare è l’UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari, che può avere anche composizione monocratica); le determinazioni finali sono assunte dal Direttore Generale sono nei casi previsti dall’art. 55, comma 4, del dlg n. 165/2001.

I punti di riferimento per l’individuazione dei doveri del dirigente scolastico sono:

  1. 396 del dlg n. 297/1994;
  2. DPR n. 62/2013, con particolare riferimento all’art. 13;
  3. 26 del vigente CCNL Area V.

Le sanzioni disciplinari previste (art. 27 del CCNL) sono:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 28 (codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.

Sono inoltre previste, dal d.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3.

Si ricorda che in caso di sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza retribuzione, l’Amministrazione deve attivare l’assegno alimentare previsto dall’art. 500 del dlg n. 297/1994.

Sulla base di quanto descritto, gli UPD a volte adottano criteri di valutazione e sanzionatori differenti da caso a caso, che possono anche indurre ad ipotizzare azioni disciplinari pretestuose e mobbizzanti.

E’ per questo che ogni UPD dovrebbe sottostare ad un Regolamento organizzativo e di funzionamento, in cui i comportamenti a rilevanza disciplinare dei dirigenti scolastici fossero maggiormente tipicizzati al fine di ridurre i margini di discrezionalità valutativa (e quindi di arbitrio) dell’UPD.

Inoltre altra questione di fondamentale rilevanza è il rapporto tra condotte esterne all’attività lavorativa non congrue al ruolo e alla funzione dirigenziale, e le relative responsabilità disciplinari; anche in questo caso si tratta di un’area che dovrebbe essere specificata il più possibile..

Infine l’attività dell’UPD è di certo a rischio di corruzione o di indebite pressioni/interferenze, per cui è necessario individuare forme di controllo sull’attività dell’Organo, in modo tale che casi simili siano trattati in modo simile, e che tale Organo non si trasformi in uno strumento punitivo per “punire” dirigenti scolastici non allineati allo status quo.

Giovanni Paciariello, dirigente scolastico in quiescenza