Sport e “distanze”: un valore universale anche in piena emergenza

Tutele nazionali e sovranazionali

Benchè la nostra Costituzione non ne faccia esplicita menzione, i diritti concernenti l’attivà sportiva in tutte le sue forme ed esplicazioni, si desumono dagli articoli 2 e 32 della Costituzione italiana che, letti in combinato disposto, tutelano, quali diritti inviolabili, lo sviluppo della personalità dell’individuo e la salute.

Il fenomeno sportivo è disciplinato espressamente solo nell’art 117 che, nel prevedere la ripartizione delle competenze legislative stato-regioni, riconosce <<la competenza esclusiva dello Stato a legiferare sull’ordinamento e l’organizzazione del CONI, quale ente pubblico nazionale al vertice dello sport italiano>>[1].

Oltre alla tutela di matrice costituzionale, l’esigenza di tutelare e di promuovere l’attività sportiva risulta dalla Carta Europea dello Sport per Tutti, adottata dal Consiglio d’Europa nel 1974, essa prevede che è compito dei governi impegnarsi a <<garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base; garantire a ciascuno la possibilità di pratica sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambiente sicuro e sano;  garantire a chiunque, quando ne manifesti il desiderio e possieda le capacità necessarie, la possibilità di migliorare il suo livello di prestazione e di realizzare il suo potenziale di sviluppo personale e/o raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti>>[2], sottolineando inoltre che lo sport è <<espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli>>.

Per concludere, il Trattato di Lisbona, all’art 165, 2 comma prevede, tra le sue finalità quella di realizzare una << dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi>>[3].

Delineato il fenomeno e considerate le garanzie che da esso si propagano a coloro che praticano attività sportiva, analizziamo quali limitazioni giuridiche incidono sul dato psico-motorio nell’attuale momento storico.

 

Lo sport incontra il diritto

Lo sport, componente essenziale del vivere sociale, fa proprio anche l’ambito giuridico: applicare il diritto allo sport vuol dire comprendere le dinamiche ordinamentali, i principi Costituzionali, le fondamenta del diritto pubblico e privato che devono guidare l’azione dell’individuo/sportivo.

Lo sport è promotore di valori universali: uguaglianza, solidarietà, tolleranza, correttezza, libertà di esprimersi e di movimento, integrazione, superamento delle barriere, rispetto delle regole e, seppur non previsto esplicitamente dalla Costituzione, ci piace ritenere che non sia sfuggito ai padri costituenti uno specifico riferimento normativo bensì lo abbiano ritenuto sussistente implicitamente in molteplici articoli, tra i valori chiave concernenti la personalità dell’individuo e quelli fondanti la società civile.

Un noto sportivo e pedagogista affermava che <<lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata>>[4], ricordando e rafforzando tale principio e, alla luce del dovere morale che ci spinge ad offrire il nostro contributo, teniamo a ribadire quanto stabilito a livello governativo sull’importanza delle restrizioni ma allo stesso tempo sull’esigenza di tutelare rispetto al benessere fisico, bambini, adolescenti e giovani, studenti e ogni altro cittadino italiano.

 

Emergenza coronavirus: limitazioni per l’attività sportiva

Dopo il decreto-legge[5] del 23 febbraio con cui sono state introdotte <<misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019>>, è intervento il DPCM dell’8 marzo che all’art 1 lettera d ha sancito che <<sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai   giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico>>[6], poi sostituito dal Dpcm 9 marzo che all’art 1 lettera d sancisce che <<sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi e delle competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di  pubblico>>[7].

A tali interventi fa seguito l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 che prevede che <<non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona>>[8] e, il decreto-legge del 25 marzo che ha riconosciuto a regioni e comuni, la possibilità, sulla base della proporzionalità e adeguatezza al rischio,  di modulare l’applicazione delle misure restrittive in considerazione dell’andamento  epidemiologico del predetto virus attraverso eventuale << limitazione o sospensione delle attivita’ ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico>>.[9]

Il Dpcm 24 ottobre ha previsto all’ art 9 lett. d che <<è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva>>[10]; ed inoltre <<sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.>>[11]chiarendo che <<sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio; sono poi escluse le competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso, sono sospese le attività sportive dilettantistiche di base>>[12]. In ultimo a seguito di dpcm di gennaio  << e’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni livello agonistico e di interesse nazionale>>[13].

 

Sport a distanza: i nostri valori non si arrestano

Ci appare doveroso continuare in tal senso attraverso misure a sostegno dello sport in tutti gli ambiti sociali ed in tutte le sue esplicazioni, partendo proprio dalle scuole, in particolare: -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO che, oltre all’esercizio fisico possono favorire la formazione etica e psichica dello sportivo; valori già noti nel mondo sportivo ma messi a dura prova dall’emergenza coronavirus e dalle difficoltà individuali che lo sportivo può affrontare.

Ci appare in tal senso doveroso rafforzare il concetto di SPORT A DISTANZA attraverso informazioni di carattere medico, alimentare, culturale, giuridico, psichico, linguistico e coinvolgendo gli studenti con tornei digitali (di natura teorica) di tutta Italia sul fenomeno sportivo.

La didattica sportiva trova esplicazione e sostegno in

-SCUOLE formatrici culturali e morali e detentrici di valori pedagogici;

-ENTI LOCALI, che in quanto più vicini al cittadino possono segnalare situazioni individuali e particolari capacità sportive dei giovani anche tra ceti meno abbienti e mal orientate e possono finanziare progetti territoriali e non.

-OGNI STRUTTURA IN CUI SI ESERCITI ATTIVITA’ MOTORIA anche attraverso competizioni sportive online;

-STRUTTUTE PER DISABILI espressione del valore dello sport come integrazione.

 

Nuove metodologie didattiche per la cultura del movimento

Nella società odierna, che ha imposto stili di vita lontani da quelli necessari per un benessere psico-fisico adeguato, l’attività fisica è assolutamente indispensabile a tutte le età, ma ancor più nella fascia d’età scolastica perché facilita la socializzazione, l’inclusione, la cultura del rispetto delle regole e arricchisce la salute mentale.

Purtroppo la pandemia della Sars Covid-19 ha indotto a modificare anche il modo di svolgere l’attività motoria negli Istituti Scolastici. La regina delle attività pratiche si è vista, repentinamente, relegata dietro uno schermo. Ma la disciplina Scienze Motorie non è solo attività pratica, come dice l’OMS “un’educazione fisica completa e di qualità aiuta i bambini e i ragazzi a sviluppare modelli di comportamento che permettano loro di rimanere attivi in tutto il corso dell’esistenza”, intendendo una formazione più ampia che si occupi di salute e benessere.

Certamente l’esigenza di passare dalla didattica in presenza alla modalità di didattica a distanza, da un insegnamento pratico, fatto di contatti come è soprattutto quello della disciplina Scienze Motorie, a una relazione virtuale, ha reso necessaria una repentina revisione degli obiettivi disciplinari. E’ stato fondamentale concentrare la didattica sull’aspetto teorico della materia, variando i mezzi e gli strumenti didattici, con l’obiettivo di far acquisire una maggiore cultura del movimento e dello sport, traducendolo in stile di vita.

 

Fair play per orientare l’etica studentesca

In armonia con quanto detto, riteniamo fondamentare sottolineare che resta invariata la funzione educativa e formativa della scuola in relazione alla cultura del movimento quale concreto contrasto alla sedentarietà, all’ obesità, alla depressione, al diabete, alle patologie cardiovascolari; essa deve informare sul “gaming disorder” e sulle possibilità, attraverso l’attività fisica di evitare dipendenze da videogame e social; deve illustrare, trasformando in inderogabili principi comportamentali, i valori del fair play: la lealtà tipica del contesto sportivo, onestà e rispetto dei compagni, accrescimento di autostima e di dignità, rifiuto di raggiri e corruzione in ogni tipo di competizione, capacità di accettare la sconfitta imparando a non abbattersi ma anzi, a migliorarsi, rifiuto di bullismo, razzismo e di qualsiasi forma di violenza, capacità di accettare l’altro con le sue diversità, consapevolezza delle incongruenze e i difetti dell’altro che restano manifestazioni dell’essere, capacità di gestire attraverso il dialogo ogni situazione o momento di discordia.

Formare studenti con tale etica è il vero traguardo della scuola, di un contesto capace di valorizzare lo sport quale strumento di potenziamento individuale e di accrescimento etico-sociale certamente racchiuso nella massima “chi gioca lealmente è sempre vincitore[14].

                                    Dirigente scolastico “Iss Caboto Gaeta” Maria Rosa Valente

                                                                                             Prof. Avv. Paola Esposito

 

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[1] 2° comma dell’art. 117 della Cost., alla lett. g

[2] Art 1, Carta Europea dello sport

[3] Art 165, 2 comma prevede

[4]M.G. De Santis, Pedagogia sociale, sportiva e interculturale. La prospettiva di Pierre de Coubertin, Aracne Editore, Roma, 2019

[5] Decreto-legge n. 6, 23 febbraio 2020

[6] Dpcm 8 marzo 2020

[7] Dpcm 9 marzo 2020

[8] Ordinanza 20 marzo 2020, art. 1 lettera b

[9] Decreto legge n.19 del 25 marzo, lettere n

[10] Dpcm 24 ottobre 2020

[11] DPCM 1 aprile 2020

[12] Ibidem

[13] DPCM 14 gennaio 2021

[14] Codice europeo di etica sportiva, 1992