Sulla richiesta di risarcimento danni per abuso dei contratti a termine e sul diritto alle differenze stipendiali per omessa progressione di carriera

Tribunale di Treviso – Sentenza n. 446-2022 del 06.10.22

Sulla prima questione da dirimere se sia legittima oppure no l’apposizione del termine nei rapporti di lavoro stipulati dall’amministrazione scolastica con il personale docente, il Tribunale di Treviso, dott. Cusumano, ha ritenuto che rientra nell’alveo dell’illecito comunitario e costituzionale le supplenze annuali su organico di diritto conferite in epoca successiva al 10 luglio 2001 e per un tempo complessivo eccedente i 36 mesi anche non consecutivi.

Al di fuori di tale ambito non v’è illegittimità della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, giacché conformi alla L. n. 124 del 1999 nella parte non travolta dalla declaratoria di incostituzionalità, salvo che non venga allegata e dimostrata – secondo i normali criteri di allegazione e prova e senza alcuna agevolazione derivante dal c.d. danno comunitario.

Sulla domanda relativa alla mancata progressione stipendiale, prospettata non quale conseguenza risarcitoria della illecita apposizione del termine, ma in via autonoma in ragione dell’applicazione del principio di non discriminazione, ha riconosciuto il diritto alla progressione professionale economica in ragione dell’anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio e, dunque, dell’anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato.

Visto l’atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla diffida del 22.07.2020, notificata il 28.07.2020, ha stabilito la prescrizione delle pretese maturate anteriormente al 28.7.’15, il diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate, in ragione dell’anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio nell’arco temporale compreso tra il 28.7.’15 – tenuto conto della eccepita prescrizione – e il 31.08.2019.

Quanto agli importi dovuti in conseguenza, il Tribunale ha reputato opportuno, stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell’ufficio una consulenza tecnica, pronunciare condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dal Ministero resistente alla luce dell’applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti. Ciò anche in considerazione del fatto che i conteggi allegati dalla parte ricorrente all’ultima memoria autorizzata, pur non specificamente contestati dall’Amministrazione in sede di discussione, non risultano sottoscritti da un tecnico.

Avv. Carmine Mazzola