Tar Lazio – Ordinanza n. 4581 del 09-10-2009

N. 04581/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 03737/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3737 del 2009, proposto da:
Anief Associazione Professionale e Sindacale, …….., rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via Crescenzio, 9;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l’intervento di
ad opponendum:
…….., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rascazzo, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45; ………., rappresentati e difesi dall’avv. Guido De Santis, con domicilio eletto presso Guido De Santis in Roma, via Fornovo, 3;

per l’esecuzione dell’ordinanza ordinanza cautelare n. 2573/2009 del 13 luglio 2009

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2573/2009 emessa da questa Sezione nella c.c. del 13 luglio 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’istanza per esecuzione di ordinanza cautelare appare fondata sotto il dedotto profilo dello sviamento di potere per elusione della misura cautelare accordata dalla Sezione con decisione cautelare n. 2573/2009;
Atteso infatti che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l’amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata decisione cautelare, anche nella considerazione che il gravame interposto dall’amministrazione medesima su analoghe decisioni cautelari emesse dalla Sezione è stato disatteso dal giudice d’appello (cfr. ordd.ze CdS, VI, nn. 4769, 4736, 1525 e 1524 del 2009);
Considerato, alla stregua di quanto precede, che tutte le attività poste successivamente all’adozione della misura cautelare, in quanto poste in dichiarata violazione di quest’ultima, devono ritenersi tamquam non essent;
Considerato che l’inesistenza di dette attività includono in primis la nota prot. n. A00 DGEPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 diretta agli Uffici Scolastici regionali e periferici, con la quale il MIUR sostanzialmente invita questi ultimi a non ottemperare al provvedimento giudiziale, e in secundis, in via mediata, le graduatorie predisposte dagli Uffici in base ai criteri elusivi rivenienti dall’anzidetta nota ministeriale;
Considerato che il comportamento processuale del Ministero resistente giustifica la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite, limitatamente a questa fase dei giudizio, nella misura indicata in dispositivo;

 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l’effetto, così dispone:
a.- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l’amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all’ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l’inserimento “a pettine” dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 1, comma 11, del d.m. n. 42 dell’8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d’appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;
b.- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l’indicato termine di trenta giorni – provvederà in via sostituiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell’incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell’amministrazione inadempiente;
c.- condanna quest’ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2009
IL SEGRETARIO