Tar Lazio – Ordinanza n. 4720 del 08 agosto 2016

Il procedimento della mobilità, il trasferimento di tanti docenti da nord a sud e viceversa, sospeso dal Tar del Lazio per gravissima e irreparabile disparità di trattamento.

 

Il procedimento della mobilità che è tanto piaciuto alle maggiori organizzazioni sindacali firmatarie del contratto integrativo è stato sospeso dalla nostra battaglia legale portata avanti innanzi al Tar del Lazio. Il Collegio del Tar con Ordinanza di accoglimento n. 4720/2016 appena pubblicata il 10 agosto, ha anche dubitato della legittimità costituzionale della normativa sottesa al procedimento. Ecco la motivazione di accoglimento: “considerato che le doglianze involgenti anche profili di legittimità costituzionale indicono a una celere fissazione del merito con sospensione interinale dell’efficacia dei provvedimenti impugnati il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio accoglie e sospende.”

Del resto il contratto integrativo della mobilità professionale e territoriale, la conseguente procedura amministrativa di movimento dei docenti coinvolti disciplinata dalla ordinanza Miur impugnata, espressione del contratto, è stata inaccettabile, ha concesso favori e privilegi abnormi, con gravissima deroga della legge. Inoltre i sindacati si sono pubblicamente onorati di aver confezionato un contratto integrativo della mobilità differente e contrario a quanto la stessa legge n. 107/2016 aveva previsto, dunque una mobilità che già di per sé violava la legge!

L’azione legale ha rappresentato invece anzitutto che l’art. 398 comma 1 del T.U. (che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015) impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente.

Inoltre, è stato dimostrato come i neo assunti in fase “b” e “c” da Piano Straordinario siano stati ingiustamente scavalcati e subordinati sostanzialmente a tutti, con gravissima disparità di trattamento, senza il rigoroso rispetto delle norme di legge (anche contro le stesse disposizioni della Legge 107/2015) e il rispetto della loro posizione lavorativa, corrispondente all’inserimento pluriennale nella Gae provinciale ed espressa dal punteggio, nonché contraddittoriamente rispetto alla già avvenuta incardinazione dei ricorrenti nelle sedi assegnate in sede di differimento, che questi docenti hanno il sacrosanto diritto di conservare!

Nel contemperamento degli interessi anzicchè dare la precedenza alla imparzialità e al buon andamento, sono stati evidentemente privilegiati esclusivamente alcuni docenti a discapito di altri, il soddisfacimento delle esigenze personali e familiari di alcuni docenti a discapito di altri, nonostante anche la fase “A” sia peraltro una fase del Piano straordinario. Soltanto i docenti delle fasi “B” e “C” hanno subito una mobilità illegittima e infondata, ma anche assolutamente punitiva e discriminatoria rispetto all’altra fase “A” del Piano straordinario, contraria all’art. 398 co 1 T.U., alla Legge n.107/2015 e alle stesse faq che questo stesso Ministero aveva diramato in occasione del Piano assunzionale.

Per tutti questi profili, vista la motivazione che fa espresso riferimento alla illegittimità costituzionale, ci aspettiamo che all’udienza finale il Collegio del Tar confermi la sua intuizione e rimetta la questione alla Corte Costituzionale.

Avv. Elena Spina