Tar Lazio – Sentenza n. 11656-2017 del 24 novembre 2017

Tar Lazio: gli Insegnanti Tecnico Pratici hanno diritto all’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto

 

Con sentenza n. 11656/2017 del 24.11.2017 il TAR Lazio, confermando l’orientamento espresso in recenti pronunce, ha accolto il ricorso presentato dallo studio legale Altieri in favore di un gruppo di docenti iscritti CISL, annullando D.M. 374/17 “nella parte in cui all’art. 2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto i docenti ITP”.

Tuttavia, la precitata pronuncia, pur riconoscendo il diritto all’inserimento “con riferimento a qualsiasi classe di concorso” esclude gli ITP diplomatisi a partire dall’a.s. 2010/2011, limitando espressamente gli effetti della sentenza a coloro che “abbiano conseguito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 2010”.

Orbene, appare evidente come il TAR, pur accogliendo totalmente le argomentazioni difensive secondo cui “è lo stesso sistema di istruzione e formazione nazionale, per come è stato concepito e strutturato nel corso degli anni e a seguito delle modifiche susseguitesi nel tempo ai percorsi di abilitazione, che non ha creato la condizioni idonee a consentire ai ricorrenti di potersi munire di titolo abilitante per poi potersi inserire nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto”, abbia tuttavia omesso di considerare che “ancora oggi, poi, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico-pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l’abilitazione”.

In altri e più chiari termini, anche per gli ITP che hanno conseguito il titolo a decorrere dall’a.s. 2010/11 non sono mai stati attivati i TFA o percorsi SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali e, addirittura con cadenza decennale, mentre sono state istituite soltanto le abilitazioni riservate a favore di chi aveva maturato una consistente anzianità di servizio, così discriminando inevitabilmente un’ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un’evidente disparità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego.

Ciò premesso, è di tutta evidenza che la sentenza in commento, nella parte in cui accoglie il ricorso limitatamente ai docenti ITP diplomatisi entro l’a.s. 2009/10 ed escludendo, invece, coloro che hanno conseguito il titolo a decorrere dall’a.s. 2010/11, postula che agli interessati sia stata fornita la costante possibilità di conseguire l’abilitazione anche a seguito del D.M. 249/10, atteso che l’insegnamento costituisce una forma di attività lavorativa oggetto di specifica attenzione e tutela da parte della nostra Carta Costituzionale (artt. 33 e 35). Ma l’Amministrazione Scolastica non ha mai creato tali condizioni.

Ne consegue l’erroneità dell’orientamento del TAR nella parte in cui esclude gli Insegnanti Tecnico Pratici che hanno conseguito il titolo successivamente al 1° settembre 2009 nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, atteso che se chi ha interesse ad intraprendere la carriera di insegnante è tenuto a conseguire tutte le abilitazioni richieste dalla legge, incombe all’Amministrazione assicurare all’interessato la possibilità di conseguire le abilitazioni che vengono in rilievo ai fini dell’insegnamento.

Avv. Maria Rosaria Altieri