Tar Lazio – Sentenza n. 8093 del 25 settembre 2012

Graduatorie finalizzate a fini assuntivi – Giurisdizione del giudice ordinario.

I provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (e nel caso di specie gli elenchi prioritari per il conferimento delle supplenze temporanee per assenza del personale in servizio nella scuola previsti dal D.M. m. 68 del 30.7.2010 impugnato dai ricorrenti che dagli stessi elenchi prioritari restano esclusi) non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti”… che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato… di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

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N. 08093/2012 REG.PROV.COLL.

N. 10941/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10941 del 2010, proposto da:

[omissis] ;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

della A.D.I.D.A. (Associazione Docenti Invisibili Da Abilitare), rappresentata e difesa dagli avv. [omissis];

per l’annullamento

del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 nella parte in cui non consente la inclusione negli elenchi prioritari, a carattere provinciale o sub provinciale dei docenti che, come i ricorrenti, pur avendo conseguito nell’a.s. 2008/2009, attraverso le graduatorie di Istituto, una supplenza di ameno 180 gg., non siano inseriti nell’a.s. 2010/2011 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lett. C L. 27.12.2006 n. 296;

e per ottenere

il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti a pieno titolo nei suddetti elenchi per ogni posto o classe di concorso per i quali sono inseriti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” dell’A.D.I.D.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 21 giugno 2012 il Relatore Consigliere Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: “Nel caso in cui si ravvisi la manifesta infondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata” e che, quanto alla motivazione essa può consistere, “se del caso a un precedente conforme”;

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011 (che ha definitamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in suddetta materia anche alla luce di dubbi evidenziati al riguardo dal giudice costituzionale con decisione 9 febbraio 2011 n. 41) uniformatosi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezione Unite Civili n. 22805 del 12 ottobre 2010.

Tenuto conto che la suindicata decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale su richiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

“la questione sottoposta va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto; si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale.”

“Infatti, da un lato, si tratta di atti gestiti dal datore di lavoro pubblico; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta all’assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo…”.

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (e nel caso di specie gli elenchi prioritari per il conferimento delle supplenze temporanee per assenza del personale in servizio nella scuola previsti dal D.M. m. 68 del 30.7.2010 impugnato dai ricorrenti che dagli stessi elenchi prioritari restano esclusi) non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti”… che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato… di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, tenuto conto del disposto di cui all’art. 11 secondo comma del c.p.a. ex D. Lgs 2/7/2010 n. 104 che “fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato” entro il termine perentorio di tre mesi … “decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione”.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art. 11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs 2/7/2010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)