TAR Puglia – Sentenza n. 4172 del 15-09-2004

Possesso di droga da parte di uno studente – allontanamento temporaneo dalla scuola – insussistenza della pregiudiziale penale – legittimità della sanzione.

 

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N. 4172/04 Reg. Sent.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari – Sezione Prima
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA in forma semplificata

sul ricorso n. 1930 del 2004, proposto da
……. e ……., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore xxx, rappresentati e difesi dall’avv. ….., domiciliatario nel suo studio in Bari alla via ……;
contro
il Liceo Scientifico Statale “………..” di ………, l’Organo di Garanzia interno di detto Liceo, il Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso il cui Ufficio in Bari, Via Melo n. 97, per legge domiciliano;

per l’annullamento
-del provvedimento adottato dal Dirigente del Liceo Scientifico Statale “…….” di ……., mercè cui veniva comminata nei confronti dell’alunno xxx, studente della 4^ A di detto Istituto, la sanzione disciplinare dell’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino al 30 novembre 2004, nonché prescritta la partecipazione attiva ed obbligatoria dello stesso al progetto del Collegio dei docenti di informazione e formazione degli studenti e dei docenti sui problemi della droga, comunicato a mezzo di racc.ta a mano n. 1628 del 18 giugno 2004;
-del provvedimento del 2 luglio 2004, adottato dall’Organo di garanzia interno del citato Liceo Scientifico, di rigetto del ricorso proposto avverso la suddetta sanzione disciplinare, comunicato a mezzo racc.ta del 5 luglio 2004, prot, n. 2114, ricevuta il 10 luglio 2004;
-del provvedimento adottato dal Dirigente Coordinataore del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari, mercè cui veniva dichiarata la irricevibilità dell’ulteriore ricorso proposto avverso la citata decisione dell’Organo di Garanzia, comunicato a mezzo racc.ta del 29 luglio 2004 prot. n. 5313 ricevuta il 3 agosto 2004;
-di tutti gli atti preordinati, presupposti e comunque connessi, ancorché non conosciuti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;

Alla camera di consiglio del 15 sett. 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, relatore il Cons. Vito Mangialardi, uditi per le parti gli avv.ti presenti come da verbale d’udienza;

Considerato che il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata in base all’art. 26 della legge 6 dic. 1971, n. 1034 come introdotto dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, e che dell’esercizio della relativa facoltà del Collegio è stato dato avviso ai difensori presenti in camera di consiglio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto (n. 1930/04) notificato il 7 e 9 agosto 2004 e depositato il successivo 10 Agosto, i ricorrenti -nella spiegata loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore xxx, studente della IV A del liceo scientifico statale “…….” di ………- hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe che avevano fatto seguito all’accadimento avvenuto il 3 giugno 2004 alle ore 16 circa che aveva visto l’intervento dei Carabinieri; i militari dell’Arma avevano avvicinato e perquisito due studenti (xxx della 4A e …….. della 4D) che, insieme ad altri e relativi docenti accompagnatori erano in attesa della partenza per il programmato viaggio di istruzione ad Atene, trovando essi due studenti, da tempo seguiti, in possesso di quantità di hascish sufficiente per confezionare da 40 a 60 dosi di “fumo”.

Hanno dedotto:

1) Violazione di legge (art. 4 DPR 24 giugno 1998 n. 249) per la insussistenza allo stato attuale di un reato che giustifichi l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, nonchè per la mancata corrispondenza tra la durata dell’allontanamento e la gravità del reato oltrecchè per il mancato permanere di situazione di pericolo alcuna. Si rappresenta dai ricorrenti che manca l’avvenuto accertamento della commissione di un reato e stupisce che la istituzione scolastica, anticipando la stessa magistratura, abbia espresso un verdetto di colpevolezza; si aggiunge che non ravvisa alcun pericolo stante l’avvenuto sequestro della sostanza incriminata e si continua che l’unico pericolo, in realtà mai occorso, sarebbe stato per il solo xxx e giammai per i suoi compagni o docenti accompagnatori, siccome non v’era alcuna intenzione dello studente di cedere ad altri la sostanza incriminata;

2) Violazione art. 1 DPR n. 249/1988 per quanto concerne la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dello studente ed il recupero della sua situazione di svantaggio, atteso che l’allontanamento dell’interessato dalla scuola per due mesi e mezzo costituisce gravissimo ostacolo alla realizzazione del suo diritto allo studio;

3) Violazione art. 2 DPR n. 249/98 per quanto concerne la realizzazione del diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata ed alla continuità scolastica.

4) Violazione art. 2 DPR n. 249/98 per quanto concerne la promozione della solidarietà tra i componenti della comunità scolastica. La scuola deve manifestare la sua vicinanza morale nei confronti dei suoi componenti, specie se allievi, qualora questi siano in momenti di difficoltà. Invece, nella specie, allontanando l’allievo, si dimostra un atteggiamento di assoluta chiusura.

5) Violazione art. 4 DPR n. 249/98 per quanto concerne la mancata finalità educativa dell’adottato provvedimento disciplinare. Il provvedimento disciplinare adottato manca del tutto della benché minima finalità educativa in quanto mira ad una improbabile riabilitazione per il tramite dell’odioso isolamento dell’allievo da docenti e dai compagni.

6) Violazione art. 4 DPR n. 249/98 per quanto concerne la mancata corrispondenza tra sanzione comminata e situazione personale dello studente, studente che nei precedenti anni aveva conseguito eccellenti votazioni e si era profondamente impegnato nelle attività scolastiche extra curriculari.

7) Violazione di legge (art. 328 d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297) a riguardo della presunta irricevibilità del ricorso proposto innanzi al Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Bari, nonché eccesso di potere. Si deduce dai ricorrenti che erroneamente il dirigente del CSA ritiene che l’impugnativa avverso l’atto sanzionatorio dell’allontanamento dalla comunità scolastica doveva essere rivolta non già all’Organo di garanzia bensì direttamente al CSA, con richiamo al 4^ comma art. 328 del d.lgs. n. 297 del 16.4.1997 (rectius 1994). Detta disposizione, infatti, è stata abrogata dall’art. 17 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e comunque in calce al provvedimento sanzionatorio era espressamente previsto la possibilità di poter ricorrere all’Organo di garanzia interno della scuola.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione scolastica che, puntualmente contro deducendo e depositando documentazizone, ha concluso per il rigetto dell’avverso gravame

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.

Quanto al 1^ motivo ed in riferimento al dedotto profilo di insussistenza allo stato di avvenuto accertamento della commissione di reato da parte dell’autorità giudiziaria ( talchè parrebbe che l’istituzione scolastica si sia sostituita al competente magistrato) osserva il Collegio che la disposizione dell’art. 4 comma 9 DPR 24 giugno 1998 n. 249 -regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria- così testualmente dispone: “L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per la incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8”.

Dalla lettura della trascritta disposizione non pare al Collegio che sia necessaria per l’applicazione della stessa la pregiudiziale penale, e cioè l’accertamento del reato da parte dell’Autorità giudiziaria. E’ l’organo disciplinare che deve verificare, nell’ambito delle sue competenze e per le finalità sue proprie, se i fatti verificatesi possano integrare gli estremi del reato. Come giustamente osservato dalla difesa erariale, il processo penale ed il procedimento disciplinare riguardante gli studenti di scuole statali muovono su binari paralleli che perseguono scopi diversi: il processo penale mira infatti ad accertare la colpevolezza dell’imputato nel mentre l’azione disciplinare ha la finalità di sanzionare comportamenti in violazione dei doveri degli studenti come indicati nell’art. 3 citato DPR n. 249/1998.

Tra l’altro a seguire la tesi della pregiudiziale penale, la disposizione di cui al trascritto comma 9 sarebbe destinata a rimanere solo sulla carta, considerandosi i tempi necessari per aversi la definizione del giudicato, non compatibili col periodo dell’anno scolastico (9 mesi).

Perché l’organo di disciplina possa iniziare il procedimento per la sanzione dell’allontanamento dell’allievo per un periodo superiore a 15 gg., pare quindi al Collegio che lo stesso possa prescindere dall’esame se -ed in altra sede- vi sia stata applicazione delle norme di diritto processuale penale, risultando sufficiente ai fini dell’azione disciplinare che sia avvenuto un fatto previsto dalla legge come reato. Nella specie dall’istruttoria effettuata nonché dall’accertamento reso dall’Arma, detto presupposto risultava sussistente atteso che, e riepilogando : 1) in data 3 giugno 2004, mentre studenti ed accompagnatori erano impegnati nella sistemazione dei bagagli sul pullman per il viaggio di istruzione in Grecia, il xxx ed il yyy si sono allontanati dal gruppo ed all’angolo della strada il yyy ha passato al xxx un pacchettino; 2) gli stessi, perquisiti dai Carabinieri che li seguivano da tempo, sono stati trovati in possesso il yyy di 23 grammi di hascich nel proprio bagaglio ed il xxx di 6,8 grammi addosso, quantità sufficienti a confezionare da 40 a 60 dosi di “fumo”; 3) all’Organo di disciplina avevano dichiarato l’uno che avrebbe consumato la sostanza con i compagni di viaggio e l’altro ha ammesso che la stava portando in viaggio così come altri amici; 4) i due sebbene di classi differenti avrebbero occupato la stessa cabina della nave.

Quanto poi al profilo, pure dedotto, di non corrispondenza della durata dell’allontanamento con la gravità del reato, a sua confutazione basti osservare che, oltre allo “scandalo” che l’accadimento ha destato nella comunità locale e l’immagine negativa che ne ha avuto l’Istituto scolastico “………” (alcuni genitori sono intenzionati a ritirare i loro figli da detta scuola per iscriverli in altri istituti), nel caso il possesso della droga fosse passato inosservato dalla partenza dall’Italia e scoperto dalla autorità della Grecia si sarebbe incorsi nella ipotesi di spaccio internazionale di droga, con ripercussioni non solo sui due allievi ma sulla l’intera comunità scolastica in viaggio, ivi compresi i docenti accompagnatori. Va pure detto, e sempre in tema di proporzionalità, che il xxx non si presentava con buoni precedenti atteso che nel corso dell’anno scolastico era già stato allontanato da scuola per due giorni ed aveva avuto sette in condotta per altre mancanze disciplinari.

Circa poi la rappresentata carenza di una situazione di pericolo stante l’avvenuto sequestro della droga da parte dei Carabinieri, va invece osservato che la situazione di pericolo viene considerata dalla disposizione di cui al più volte citato comma 9 in alternativa ( “o”) alla commissione del reato e che comunque la droga è di per sé un grave pericolo quando viene reperita in ambiente scolastico anche per l’effetto dell’insorgere di effetto emulativo tra i compagni di istituto. Il sorvolare sull’accadimento ( e il xxx in sede di audizione dinanzi all’Organo di disciplina aveva ammesso che anche altri compagni erano in possesso di droga e di “essere stato sfortunato di essere stato preso solo lui con il yyy perché se i carabinieri avessero indagato di più avrebbero scoperto anche altri”) ben potrebbe determinare nella locale comunità scolastica il convincimento che l’assunzione di droga (magari in modeste quantità, “tiro” alla sigaretta preconfezionata con hascih) sia fatto del tutto trascurabile, nel mentre è evidente interesse educativo della scuola, oltre che delle famiglie, stigmatizzare e da subito detti comportamenti “adolescenziali”, stante il rischio dell’assuefazione e che quindi dalle droghe leggere si passi a quelle pesanti.

Sugli altri motivi di ricorso che possono trattarsi congiuntamente, giova sottolineare che al pregiudizio subito dal xxx per l’allontanamento da scuola si contrappone il diritto degli altri allievi di non essere rimessi subito in contatto con chi aveva ammesso di consumare ed in ambiente scolastico sostanze stupefacenti ed, a ben vedere, anche lo stesso interesse di esso allievo che in assenza di alcuna conseguenza negativa (atta a farlo concretamente riflettere) ben potrebbe essere indotto a ripetere il suo comportamento deviante.

Se è pur vero, poi, che la scuola deve essere vicina agli studenti più manchevoli, è altrettanto vero che in casi gravi (e questo lo è) l’allontanamento rimane l’estremo rimedio atto a far comprendere il disvalore delle azioni commesse. Comunque, e rientrando nel campo più propriamente giuridico, l’allontanamento per un periodo superiore a 15 gg. è una sanzione pur prevista dall’ordinamento, ed a seguire la tesi dei ricorrenti non sarebbe mai applicabile, il che all’evidenza non può essere.

Sulla finalità educativa della sanzione irrogata, contestata dalla parte, si è già detto.

Infine, sulla mancata corrispondenza tra sanzione comminata e situazione personale dell’allievo, non pare che i due mesi e mezzo di allontanamento di per sé comportino conseguenze irrecuperabili per l’accesso e superamento dell’esame di maturità, anche e perchè -proprio a dire di parte ricorrente- l’allievo ha un ottimo curriculum di merito scolastico e quindi il recupero, stante le sue capacità personali, è ben possibile. Trattasi comunque di periodo temporale che rientra nella discrezionalità (anche tecnica) dell’Organo di disciplina (e nella specie erano stati proposti ben 6 mesi di allontanamento), e quindi la particolare censura presenta pure profili di inammissibilità.

Rimane da esaminare il settimo ed ultimo motivo rivolto avverso il provvedimento del dirigente coordinatore del Centro Servizi Amministrativi (già Provveditorato agli Studi) della Provincia di Bari del 29.7.04 che ha dichiarato irricevibile il ricorso prodotto dai genitori avverso la decisione dell’Organo di Garanzia di rigetto del ricorso proposto avverso la sanzione disciplinare. Si afferma dal C.S.A. nella persona del suo Dirigente coordinatore che avverso la sanzione dell’allontanamento disposta dal Preside, sentito il Organo di Disciplina, con provvedimento del 18 giugno 2004, gli interessati avrebbero dovuto adire direttamente esso CSA e non già l’Organo di garanzia interno della scuola, il tutto in base alle disposizioni di cui all’art. 328, comma 4^, del d.lgs. n. 297/94 che appunto prevede la competenza del Provveditore agli studi.

Si deduce ora dagli interessati essere errata essa decisione in rito atteso che il richiamato comma 4^ art. 328 non è più vigente.

A riguardo ritiene di osservare il Collegio che la espressa censura non ha valenza nell’economia del presente giudizio. Sottolineato che la sanzione irrogata dal Preside e confermata dall’Organo di Garanzia interno è stata riscontrata legittima in questa sede giurisdizionale come da narrativa che precede, se è vero che il comma 4 dell’art. 328 del d.lgs. 16.4.1994 (approvazione del t.u. delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è stato abrogato in uno con i commi 2, 3, 5, e 6 dall’art. 17 DPR 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. n. 59/1997) e quindi la decisione (in rito) del dirigente dell’amministrazione scolastica periferica è errata nella sua motivazione, va comunque attentamente considerata la particolare disciplina dettata dall’art. 5 del DPR n. 249/98 (regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria). Esso articolo, che si interessa precipuamente delle impugnazioni avverso le sanzioni disciplinari, dopo aver previsto nel 1^ comma ricorso avverso la sanzione dell’allontanamento per periodo non superiore a 15 giorni e da esperirsi secondo le disposizioni di cui all’art. 328 commi 2 e 4 d.lgs. 297/94 (norma che, come detto, è stata poi abrogata), al 2^ comma prevede avverso sanzioni disciplinari diverse da quella di cui al 1^ comma (e quindi allontanamento per periodo superiore a 15 gg., che è il caso all’esame) ricorso all’organo di garanzia interno della scuola. Non è previsto avverso la decisione dell’organo di garanzia ulteriore ricorso sempre in via amministrativa al Provveditorato (ora C.S.A.). L’amministrazione scolastica periferica viene richiamata giusto 4^ comma art. 5 in commento per decidere in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore a da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento anche contenute nei regolamenti degli istituti.

Orbene, ricostruito il sistema e sottolineata anche la differenza concettuale tra espressione “ricorso” e quella di “reclamo” nell’ambito dell’attività giustiziale della p.a. risultando la seconda priva della significatività giuridico procedimentale propria del ricorso, pare al Collegio che allo stato attuale della normativa dettata in tema di disciplina degli studenti, avverso la sanzione disciplinare di cui si è discusso non sia previsto un ricorso al ex Provveditore -ora dirigente coordinatare del C.S.A.- ma solo quello all’apposito organo di garanzia interno della istituzione scolastica interessata. Tale conclusione oltre che nella interpretazione letterale del più volte citato art. 5 DPR 249, trova pure riscontro vuoi nel ormai vigente regime di autonomia delle singole istituzioni scolastiche vuoi nella considerazione che il dirigente del C.S.A. non è compreso nell’organizzazione gerarchica cui si appartiene l’ex Preside, ora dirigente scolastico.

In conclusione il ricorso rivolto al CSA andava pur sempre deciso in rito con una declaratoria non già di irricevibilità ma più propriamente di inammissibilità siccome non prevista -giusto vigente art. 5 DPR 249/98, di valenza poziore rispetto a diversa formulazione resa nel regolamento di istituto- avverso la decisione dell’Organo di Garanzia l’esperibilità di ulteriore ricorso in via amministrativa. Quello che ne deriva è che l’interessato che ha esperito e con esito negativo ricorso dinanzi all’Organo di Garanzia non può ora lamentarsi della mancata decisione nel merito del successivo ricorso al CSA, siccome esso CSA “non competente” nei sensi sopra indicati.

Il ricorso giurisdizionale in epigrafe va quindi respinto; spese del presente giudizio come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari Sez. I, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese ed onorari del presente giudizio si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico dei ricorrenti, a ciò condannandoli, ed a favore del Liceo Scientifico Statale “…….” di …….
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 settembre 2004, con l’intervento dei Magistrati
Gennaro Ferrari – Presidente
Vito Mangialardi – Componente Est.
Leonardo Spagnoletti – Componente