Tar Sicilia – Sentenza n. 401 del 19 febbraio 2013

Graduatorie per esperti esterni: quale giurisdizione?

 

Se in materia di graduatorie ex l. n.124/1999 la giurisprudenza appare ormai orientata nel senso di riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, non risultava altrettanto pacifica la giurisdizione in ordine alla controversie relative a graduatorie per esperti esterni.

La sentenza che si commenta riguarda il caso del personale dell’Accademia delle Belle Arti, ma il principio affermato potrebbe estendersi anche alle graduatorie formulate da particolari istituti, quali i professionali, in cui spesso vengono assegnati incarichi ad esperti esterni.

Il Tar Palermo, nella sentenza in esame, ha ritenuto di dover estendere il criterio indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione alla fattispecie de qua, affermando anche in questo caso la giurisdizione del giudice ordinario e dichiarando pertanto inammissibile il ricorso al giudice amministrativo.

Avv. Francesco Orecchioni

 

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N. 00401/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00100/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 100 del 2013, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. [omissis],

contro

Accademia delle Belle Arti di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, in Palermo, via A. De Gasperi 81,

nei confronti di

[omissis], rappresentata e difesa dall’avv. [omissis],

per l’annullamento, previa sospensione

– della graduatoria di Istituto per il conferimento di incarico di esperto esterno per insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri per complessive 50 ore da articolare su due livelli (iniziale e intermedio), approvata il 30/10/2012 e pubblicata il 13/11/2012, presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo;

– dell’art. 5 del Bando di selezione, di cui al decreto n. 43/B del 21/9/2012 prot. 8847, avente ad oggetto la formazione di una graduatoria d’istituto al fine di conferimento di incarico di esperto esterno per l’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri da articolare su due livelli (iniziale e intermedio) per complessive n. 50 ore, nella parte in cui non sono specificati i criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali, ovvero risultino successivamente ed illogicamente estensibili i punteggi, in particolar modo nella sezione “Programmazione didattico-culturale”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo e di [omissis];

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti l’avv. G. Bertuglia, l’avv. dello Stato M. Mango che eccepisce difetto di giurisdizione e l’avv. C. De Luca;

sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Rilevato:

– che la selezione pubblica oggetto di causa attiene al “conferimento di incarico a esperto esterno per insegnamento della lingua italiana a stranieri” per complessive 50 ore;

– che l’Avvocatura di Stato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla base dei precedenti di questa Sezione, ed il collegio ha comunicato alle parti la possibilità di emissione di sentenza in forma semplificata;

Ritenuto:

che, effettivamente, nei suddetti precedenti (Tar Palermo, sez. II, 7 maggio 2012 n. 915; 24 maggio 2012, n. 1047, entrambi passati in giudicato) questo Tribunale ha affermato che “le procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti sono state intese dalla giurisprudenza come quelle sia strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto, sia finalizzate all’accesso del personale già in servizio ad una fascia / area / categoria superiore, dovendo il termine “assunzione” essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non solo all’ingresso iniziale nell’organico del personale (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2009, n. 7993, Cons. Stato, Sez. V, 16 luglio 2007, n. 4030); recentemente, tale orientamento è stato riconfermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui «…L’interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa di legittimità (…) è consolidata nella giurisprudenza delle Sezioni unite nel senso che il termine “assunzione” deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni le quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente…» (Cass. civ., SU, 7 luglio 2010, n. 16041)”.

– che tale principio è stato ribadito, ancor più recentemente, da Cass. civ., sez. Un., 29 maggio 2012 n. 8522, secondo la quale: i) per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro; ii) la regola processuale in questi termini dettata appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell’area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l’amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, D.Lgs. cit.), mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l’esercizio del potere pubblico attribuito all’amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto; iii) il termine “assunzione” deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni le quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente (cfr., in particolare, Cass. S.u., n. 9164 del 2006), effetto che si riscontra anche nelle selezioni preordinate al passaggio di dipendenti pubblici dallo status di non di ruolo a quello di ruolo (Cass. S.u., n. 21470 del 2005); iv) il termine “concorsuale” va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (Cass. S.u., n. 1778 del 2011);

– che, nel caso di specie, non si verte in tema di procedure per l’assunzione di pubblici dipendenti, in quanto finalizzate al loro inserimento in organico (anche a tempo determinato) o alla loro progressione verso un’area / categoria / fascia superiore, ma alla formazione di graduatorie per l’affidamento di incarichi esterni di docenza con contratto d’opera;

-che, in virtù del surriferito e condiviso orientamento giurisprudenziale, il ricorso deve essere considerato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto – con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte – entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art.11, comma 2, cod. proc. amm.

– infine, che sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2013