Tar Toscana – Ordinanza n. 725 del 11 dicembre 2014


Il Giudizio sospeso necessita di una valutazione su tutte le materie

Lo ha affermato il TAR della Toscana con l’ordinanza n. 725 del 2014 , che si allega.

A giugno un consiglio di classe di una III di un’istituzione scolastica aveva deliberato il giudizio sospeso per una disciplina. Alla fine di agosto, il medesimo Consiglio di Classe ha deliberato la non promozione dell’allieva, a maggioranza, senza procedere alla valutazione delle restanti discipline e quindi formulando un giudizio “tronco”, perchè mancante di una completa valutazione sull’allieva.

Il TAR della Toscana ha affermato che “La valutazione del consiglio di classe non può esaurirsi nel giudizio relativo al profitto conseguito in un’unica materia, dovendo, invece, involgere il complessivo rendimento dell’alunno, in tutte le discipline, nonchè, ove necessario, la possibilità di recupero delle lacune riscontrate nel successivo anno scolastico“.

Non c’è dubbio, infatti, come il Consiglio di Classe avesse operato secondo la previgente disciplina degli esami di riparazione, ora superata ed abrogata, dalle nuove disposizioni sul giudizio sospeso (DPR n. 22 del 2009, adottato in applicazione della L. 169 del 2008).

Avv. Isetta Barsanti Mauceri