Tar Toscana – Sentenza n. 656 del 28 marzo 2012

Il docente ha diritto di accedere ai verbali del Consiglio di classe che lo riguardano.

 

Il ricorrente, chiedendo di accedere ad atti che direttamente lo riguardano, è certamente qualificabile come “interessato“, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, essendo portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso“; e i verbali del Consiglio di classe si configurano come documenti amministrativi, suscettibili di accesso insieme agli atti in essi richiamati e ad essi allegati; né risultano ragioni ostative all’ostensione dei documenti in questione.

Il ricorso va dunque accolto e va riconosciuto il diritto del docente ad accedere agli atti richiesti; va conseguentemente ordinato al Dirigente scolastico di rilasciare al richiedente copia autentica della documentazione richiesta, eventualmente oscurando i nomi e i dati sensibili e non ostensibili.

 

Vai al documento