Il docente ha diritto di accedere ai verbali del Consiglio di classe che lo riguardano.
Il ricorrente, chiedendo di accedere ad atti che direttamente lo riguardano, è certamente qualificabile come “interessato“, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, essendo portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso“; e i verbali del Consiglio di classe si configurano come documenti amministrativi, suscettibili di accesso insieme agli atti in essi richiamati e ad essi allegati; né risultano ragioni ostative all’ostensione dei documenti in questione.
Il ricorso va dunque accolto e va riconosciuto il diritto del docente ad accedere agli atti richiesti; va conseguentemente ordinato al Dirigente scolastico di rilasciare al richiedente copia autentica della documentazione richiesta, eventualmente oscurando i nomi e i dati sensibili e non ostensibili.