Trasferimenti studenti universitari dall’estero – ammissione al corso di laurea di medicina ad anni successivi al primo

Il T.A.R. Bologna con Ordinanza n. 10 del 10.01.23 ha annullato la graduatoria di merito dell’Università di Ferrara – relativa all’ammissione al quarto anno del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – con cui era stata rigettata l’istanza di trasferimento della ricorrente proveniente dall’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana (Albania).

 Il Tar di Bologna ha considerato che il mancato riconoscimento in favore della ricorrente dei (sei) crediti derivanti dal superamento dell’esame di lingua inglese non era giustificato, essendo a tal fine irrilevante la non attribuzione del voto finale nello stesso esame, e nemmeno rilevando l’omessa immediata impugnazione della clausola del bando che imponeva tale correlazione, non essendo la stessa immediatamente lesiva.

Pertanto, principio cardine che – come tutti i bandi – il Bando di selezione per l’iscrizione ad anni successivi al primo per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2022/23 rappresenta la lex specialis al cui interno devono essere immediatamente resi noti i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, le regole della procedura e, soprattutto, i criteri di valutazione che verranno adottati, senza possibilità, quindi di interpretazioni estensive/restrittive, ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è ab origine auto-vincolata nell’esercizio delle sue potestà nella procedura selettiva (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2709/2014 e n. 1969/2013 e sez. VI n. 2489/2011).

Quindi, il TAR Bologna ha accolto la tesi difensiva che sosteneva che poiché l’attribuzione dei CFU al candidato era legata al superamento dell’esame, condizionarne invece il suo riconoscimento alla votazione è illogico in quanto l’esame era stato regolarmente superato e, quindi, i CFU dovevano essere attribuiti. Su tale profilo censura controparte (L’università di Ferrara) ha sostenuto l’inammissibilità per mancata impugnazione del bando. Ma tale eccezione non è stata considerata dal TAR perché la lesione si era concretizzata solo con la pubblicazione della graduatoria.

Il Tar Bologna si è conformato alla giurisprudenza che ritiene l’onere dell’immediata impugnazione del bando è circoscritto alla sola ipotesi di clausole che abbiano portata escludente ed ostativa dell’ammissione del candidato (ex multis, Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, decisione n. 4 del 14.02.2018 e Consiglio di Stato sentenza n. 4698/2014).

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)