Tribunale del lavoro di Napoli – accoglimento ricorso Ata: servizio militare non svolto in costanza di nomina. Riconoscimento di 6 punti con notevole avanzamento della posizione in graduatoria. Sentenza immediatamente esecutiva!

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Gentili lettori, riportiamo le motivazioni della recente sentenza con cui il Giudice del Lavoro di Napoli, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, personale ATA, all’attribuzione del punteggio spettante – in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso ai profili di appartenenza e non svolto in costanza di nomina – al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina nelle graduatorie della provincia di Napoli (6 PUNTI).

 

LE ARGOMENTAZIONI DEL GIUDICANTE…

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce delle osservazioni di seguito illustrate. Questo Giudice aderisce all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 41894/2021 ed in precedenti relativi a fattispecie analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467), secondo cui “il D.L.vo n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione in ruolo, precisa che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, consente, quindi, di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l’espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina. L’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Secondo il Ministero, l’articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie di esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l’articolo 84 del DPR nr. 417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. Tale interpretazione secondo la Corte di legittimità non è corretta. Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento, ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore e anche se prestati in costanza di rapporto (art. 2050 co. 2 cit) in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 co. 1 cit.)”. La Suprema Corte ha invero ritenuto non decisiva l’affermazione secondo cui l’art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie; difatti pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento (CdS sent. 12 luglio 2011 n. 11), che le graduatorie d’istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011 n. 3032) sono selezioni latu sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono a una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe; secondo la Corte, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52 co. 2 della Costituzione, per cui chi sia chiamato a un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. L’articolo 84 del DPR nr. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all’articolo 3 del D.L. nr. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo. La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell’articolo 485 D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 676, a tenore del quale «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono

nella formulazione da esso risultante». Quanto alla generale disciplina della leva, l’articolo 77 DPR nr. 237/1964 — nel testo sostituito dall’articolo 22 della legge n. 958/1986 — conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell’articolo 2050, commi 1 e 2, D.Lgs nr. 66/2010. In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due del vigente articolo 2050 del D.Lgs del 66/2010, prevedeva che «Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Nei precedenti sopra citati, la S.C. in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al comma due dell’articolo 2050 del D.LGS del 66/2010 ha osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione — coerente con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione — secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della nazione ottiene l’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno). Il ricorrente ha svolto dal …1996 al …1997 servizio militare di leva, come illustrato in ricorso, dopo aver conseguito il titolo /qualifica valido per l’accesso alle graduatorie ATA (Diploma di maturità professionale) non in costanza di rapporto di lavoro. Alla luce di quanto dedotto va, quindi, disapplicato il D.M. n. 50/2021, emesso dal Ministero dell’istruzione, avente ad oggetto l’aggiornamento e l’inserimento nella III fascia delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui all’allegato A, rubricato “tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.”, lettera A), recita “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” in quanto avrebbero dovuto essere riconosciuti punti 0,50 nella graduatoria per ogni mese di servizio militare e 6 punti per ogni anno di servizio svolto non in costanza di rapporto di lavoro.

IN PAROLE SEMPLICI…

La questione in esame riguarda l’assegnazione del punteggio (6 punti) relativo al servizio militare nelle graduatorie del personale ATA. In particolare, si discute se il servizio militare non svolto in costanza di nomina possa essere valutato alla pari del servizio militare svolto in costanza di nomina.

Schematicamente:

  1. Secondo le decisioni autorevoli della Corte di Cassazione, il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo devono essere riconosciuti per il calcolo del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico, indipendentemente da quando il servizio è stato svolto. Questa interpretazione deriva dalla lettura del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 485.
  2. L’art. 2050 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, precisa che i periodi di servizio militare devono essere valutati allo stesso modo dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
  3. Il Ministero dell’Istruzione ritiene che l’art. 485 del D. Lgs. n. N. 297/1994 sarebbe applicabile solo dopo l’assunzione in ruolo, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento (e nelle graduatorie ATA), troverebbe applicazione l’articolo 84 del DPR n. 417/1974, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio scolastico.
  4. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione, sostenendo che il servizio militare dovrebbe essere sempre pienamente valutato, sia se svolto durante un rapporto di lavoro o meno. Questa decisione si basa su una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare (con rimando all’art. 52 della Costituzione Italiana).
  5. Pertanto, il Giudice ha deciso a favore del ricorrente, stabilendo che il servizio militare di leva ‘non svolto in costanza di nomina’ deve essere pienamente riconosciuto e valutato nella graduatoria del personale ATA. Ciò è in contrasto con quanto previsto dal DM n. 50/2021 del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questo significa che al ricorrente sarà attribuito un punteggio maggiorato per il servizio militare svolto, migliorando sensibilmente la sua posizione nella graduatoria.

CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.

Il ricorso deve essere quindi accolto. Si dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio militare dallo stesso svolto, al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina; per effetto si condanna il Ministero al riconoscimento del punteggio dovuto a tale titolo.

PQM Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dr.ssa Adele Di Lorenzo:

1)Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all’attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;

2)Condanna per l’effetto il Ministero dell’Istruzione ad attribuire al ricorrente il punteggio per il servizio militare dallo stesso svolto al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina nelle G.I. della provincia di Napoli in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.