Precedenza ex L. n. 104/92 nella mobilità interprovinciale
Con la sentenza n. 1205/2019, il Giudice del Lavoro di Benevento ha dichiarato illegittima la disposizione del CCNI (art. 13) che non riconosce l’operatività della precedenza ex l. 104/92 nelle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale. Per l’effetto, avendo riscontrato la sussistenza di posti utili nella fase della mobilità territoriale interprovinciale, assegnati a docenti privi di precedenza, ha accolto il ricorso della docente.
La sentenza offre spunti di riflessione.
In altra causa (definita con sentenza n. 951/2019), avente ad oggetto un caso del tutto identico, il medesimo Magistrato ha disatteso il ricorso proposto dal docente, anch’esso partecipante alle operazioni di mobilità interprovinciale, in considerazione del fatto che erano stati disposti trasferimenti (anche senza precedenza) soltanto nella fase della mobilità provinciale, e non anche in quella interprovinciale.
In buona sostanza, seppur con esiti diversi, in entrambi i casi il Giudice ha ritenuto che per il docente partecipante alla mobilità interprovinciale – il quale lamenti il mancato riconoscimento della precedenza ex L. 104/92 – occorra verificare se nella medesima fase della mobilità (quella interprovinciale) vi fossero o meno posti disponibili assegnati ad altri docenti privi della precedenza. Escludendo, invece, che si debbano considerare i posti disponibili ed assegnati nella fase della mobilità provinciale (fase che precede quella della mobilità interprovinciale) a docenti privi di precedenza.
C’è da chiedersi se così opinando venga rispettata fino in fondo la ratio sottesa alla L. 104/92 che, come è noto, tende a tutelare valori e principi di rango costituzionale.
Invero, limitando l’operatività della precedenza ex L. 104/92 all’interno delle singole fasi della mobilità, accade che un docente, collocato in una sede scolastica ubicata a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza del familiare assistito, debba veder sacrificato il proprio diritto al trasferimento, pur essendovi posti disponibili che, tuttavia, sono stati completamente assegnati nella precedente fase della mobilità provinciale in favore di altri docenti privi della precedenza de qua.
Avv. Salvatore M. Antonelli