Tribunale di Campobasso – Ordinanza del 19 agosto 2013

Con il provvedimento in oggetto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Campobasso si è posto il problema della esecuzione dei provvedimenti adottati dal Giudice Ordinario, in materia di rapporti di lavoro pubblico privatizzato, con specifico riguardo per quelli che hanno per oggetto una pronuncia di condanna ad una prestazione di facere infungibile.

Doverosa risulta una preliminare puntualizzazione sui limiti alla giurisdizione ordinaria derivante dal fatto che la vertenza possa inerire ad atti amministrativi.

Dato che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni è stato privatizzato, ne consegue che gli atti della pubblica amministrazione, che ineriscono direttamente a tali rapporti, sono atti di diritto privato, atti negoziali e non atti amministrativi. Pertanto, quando trattasi di vicende del rapporto di lavoro, non dovrebbe essere posto alcun limite ai poteri decisori del Giudice Civile, il quale, pertanto può adottare nei confronti della p.a. “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati” ex art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che sostituisce l’art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

La giurisprudenza è, comunque, concorde nel ritenere che i poteri del giudice del lavoro siano gli stessi, tanto nel caso di rapporto di lavoro pubblico privatizzato, quanto nel caso di rapporto di lavoro privato. Infatti, nell’ipotesi in cui la p.a. agisca “iure privatorum”, non si tratta più di atti amministrativi, ma di semplici atti negoziali, nei riguardi dei quali non opera più il limite dei cui all’art. 4 della legge 2248/1865, allegato E.

I provvedimenti di condanna del G.O., pertanto, potranno avere ad oggetto un dare, un facere, un non facere, e perfino un facere infungibile.

La giurisprudenza è concorde sulla possibilità di utilizzare tecniche esecutive civilistiche ex art. 612 ed art 700 c.p.c., quando si tratti di garantire l’esecuzione, da parte della p.a., di una condanna pecuniaria o per consegna o rilascio, quando cioè l’oggetto della prestazione sia costituito da una dare, fare o non fare che abbia natura fungibile.

Un orientamento positivo, espresso dal G.O., si basa sulla diversa considerazione della fungibilità degli atti di gestione del rapporto, ed ammette la possibilità di esecuzione coattiva degli ordini del giudice in forma specifica (Cfr. Tribunale di Trani, Sez. Appello Lavoro, ordinanza 21 novembre 2000). Tale Giudice ordina all’autorità amministrativa di reimmettere un pubblico dipendente nel pieno possesso del proprio ufficio con tutti i poteri, diritti ed obblighi  conseguenti entro un termine prestabilito, e dispone,  in caso di inottemperanza nel termine fissato, l’intervento di un ufficiale giudiziario, che con l’assistenza della forza pubblica provveda a reimmettere il funzionario nel possesso materiale del proprio ufficio.

Sempre in tal senso, vi è chi ritiene che il giudice possa avvalersi dei poteri di cui all’art.669 duodecies c.p.c. ed ordinare la reintegrazione del pubblico funzionario, sotto il controllo dell’ufficiale giudiziario (Tribunale di Catania, ordinanza 13 ottobre 2000).

Sulla stregua di dette riflessioni, nella considerazione che tale esecuzione non comporta un’invasione nella sfera dei poteri pubblicistici propri della PA, in quanto il provvedimento da attuare attiene direttamente il rapporto di lavoro privatizzato nel quale la PA agisce quale datore dei lavoro jure privatorum – il giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso – al fine dell’esecuzione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. – ha nominato un commissario ad acta affinché operasse quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. in luogo dell’Amministrazione inadempiente.

Avv. Fortunato Niro

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