Deve ritenersi che l’art 13 CCNI (mobilità 2018/2019) sia in contrasto con una norma imperativa posta a tutela del diritto costituzionale del soggetto disabile all’assistenza che non ammette una generale ed astratta riduzione delle possibilità di trasferimenti e che pertanto va disapplicato.
Con la ordinanza cronol. N 354/2019 il Tribunale di Cuneo, sez.lavoro, ha riconosciuto ancora una volta la illegittimità dell’art 13 CCNI mobilità 2018/2019 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento della precedenza legge 104/1992 per assistenza al disabile nei trasferimenti interprovinciali.
Non si è mai compreso il perché di tale restrizione che pertanto è stata riconosciuta illegittima in quanto in contrasto con norma di rango primario e cioè con l’art 33 della legge 104/1992 che riconosce il diritto all’assistenza del disabile quale diritto assoluto .
Il Giudice del Lavoro di Cuneo Dott.ssa Paola ELEFANTE , richiamando una consolidata giurisprudenza di legittimità ( Cass 29 settembre 2002 n 12692; Cass 22 marzo 2005 n 6117; Cass 15 maggio 2004 n 9290) ha enunciato il seguente principio : << l’interpretazione giurisprudenziale richiamata porta, pertanto, a ritenere che il diritto del lavoratore familiare del disabile può, quindi, cedere solo a fronte di rilevanti esigenze economiche , organizzative e produttive dell’impresa e- nei casi di rapporto di lavoro pubblico , come quello in esame- ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta. L’onere di provare la sussistenza delle ragioni ostative del diritto alla scelta della sede viciniore , grava sul datore di lavoro e- per quanto d’interesse sull’amministrazione-il quale è tenuto ad allegare e dimostrare con riferimento al singolo posto di lavoro le concrete esigenze che impediscono la realizzazione del diritto soggettivo del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere la sede più vicina al domicilio e quindi più idonea a garantire l’attuazione del diritto della persona disabile ad una assistenza continua ( cfr Cass 23857/2017)>>
<< Deve pertanto ritenersi che l’art 13 CCNI , nella parte richiamata dal convenuto, sia in contrasto con una norma imperativa posta a tutela di un diritto costituzionale del soggetto disabile all’assistenza , che non ammette una generalizzata ed astratta riduzione della possibilità di trasferimenti e che pertanto esso va disapplicato>>
Pertanto il Tribunale di Cuneo ha disposto la disapplicazione dell’art 13 CCNI ed in accoglimento del ricorso ex art 700 cpc ha ordinato al MIUR di riconoscere alla ricorrente l’applicazione del diritto alla precedenza ex art 33 comma 5 L. 104/92 in riferimento al suo trasferimento interprovinciale e conseguentemente di assegnare la ricorrente presso una delle sedi ( vacanti e disponibili) viciniori alla sua residenza tra quelle indicate nella domanda di mobilità , secondo l’ordine di preferenza dalla stessa espresso .
Avv Maria Valentina RICCA
Foro di Cosenza