Tribunale di Lanciano – Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012

Il Tribunale di Lanciano riconosce il punteggio per il servizio militare e ordina l’assunzione del docente.

 

Tribunale di Lanciano – Sentenza n. 644-2012 del 19 novembre 2012

Servizio militare prestato non in costanza di nomina – diritto al riconoscimento – sussiste –  revoca di contratto a tempo indeterminato stipulato con altro docente – natura privatistica del rapporto di lavoro – impossibilità.

 

Il Tribunale di Lanciano prende posizione nella vexata questio del riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di servizio.

La giurisprudenza – sia amministrativa che ordinaria – ha ritenuto in varie occasioni l’illegittimità delle disposizioni regolamentari che limitano il riconoscimento del servizio militare alla circostanza che il medesimo venga prestato in costanza di nomina.

L’entrata in vigore del nuovo Codice militare (D.lgs. n. 66/2010) ha però determinato un ripensamento da parte di alcuni giudici di merito e nello stesso Tar Lazio.

In effetti l’art. 2050 di detto codice sancisce la valutabilità del servizio di leva nei concorsi pubblici solo in caso di servizio prestato in costanza di rapporto.

Dopo un’iniziale tentennamento però la giurisprudenza si sta orientando nel ritenere la non applicabilità della nuova disposizione al comparto scuola, sia perché le graduatorie scolastiche non possono essere considerate un “pubblico concorso” (Cass. Sez. Un. n. 3032/2011), sia perché l’art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della Scuola) prevede espressamente che il servizio di leva è valido a tutti gli effetti.

Trattandosi di norma speciale relativa al comparto scuola, non può essere abrogata da una norma successiva di carattere generale, in applicazione del noto brocardo lex posterior generalis non derogat priori speciali.

Da notare che nel caso in specie il responsabile dell’Ambito Territoriale di Chieti, pur formalmente diffidato, aveva proceduto all’assunzione di altro docente, illegittimamente collocato al primo posto in graduatoria, salvo poi richiedere in corso di causa l’integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo, asserendo che l’assunzione del ricorrente avrebbe comportato necessariamente la revoca del contratto a tempo indeterminato già stipulato.

Il giudice del lavoro ha rigettato la suddetta istanza, ricordando che – stante la natura privatistica del rapporto di lavoro – non è più possibile la revoca dell’assunzione, come sostenuto dal MIUR, in ciò confortato anche da una nota a firma del medesimo funzionario del MIUR, che in altra controversia aveva appunto riconosciuto di non poter revocare contratti formalmente conclusi.

Al ricorrente è stato riconosciuto il diritto all’assunzione a far tempo dal 1° settembre 2011 e al pagamento delle differenze retributive, oltre al rimborso delle spese di lite.

Avv. Francesco Orecchioni