Tribunale di Latina – Ordinanza n. 4199-18 del 21 marzo 2018

I titoli di accesso alla III fascia del personale ATA restano validi anche per la prima fascia

 

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Latina chiamato a decidere su reclamo di una aspirante al profilo ATA, Addetto alle Aziende Agrarie, che si era vista negare l’accesso alla I fascia (24 mesi) sulla base dell’assunto sostenuto dall’ambito territoriale secondo cui il titolo posseduto dalla ricorrente non era più valido in quanto la sequenza contrattuale per il personale ATA sottoscritta il 25.07.2008 avrebbe mutato i titoli di accesso.

Quanto sostenuto dall’Amministrazione scolastica, tuttavia, non trova conforto nella normativa di settore, in quanto sia l’art. 2, comma 7, dell’O.M. n. 21/2009 che l’art. 1, comma 7 del DDG n. 89/2017 hanno previsto, con identica formulazione che: “per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie”.

Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, con ordinanza n. 4199 del 21 marzo u.s. ha accolto integralmente le argomentazioni difensive dello studio legale Altieri, ritenendo che dalla lettura delle precitate norme emerge chiaramente che per chi risulta già inserito nelle precedenti graduatorie di III fascia, rimangono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie. La ratio della disciplina è ben chiara risultando diretta a fornire l’evidente tutela alla permanenza nelle predette graduatorie  a dispetto della successiva modifica dei requisiti di accesso per i vari profili professionali. Se così non fosse, se cioè a tali titoli non fosse riconosciuta detta (ultra)validità, si potrebbe verificare l’ipotesi per cui una volta inserito validamente nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia, il personale ATA, in relazione ai vari profili professionali, a fronte della modifica dei titoli di studio richiesti per il relativo accesso, non avrebbe alcuna possibilità di permanenza nelle graduatorie in oggetto, né possibilità di accesso alla I fascia al fine della stipulazione di contratti  a tempo indeterminato.

La ricorrente ora dovrà essere inserita in I fascia ATA, profilo Addetto alle Aziende Agrarie, ed, essendo l’unica aspirante in graduatoria, conseguirà il ruolo.

Avv. Maria Rosaria Altieri