Consiglio di Stato – Ordinanza n. 997-18 del 5 marzo 2018

Consiglio di Stato: i diplomati magistrale ad indirizzo linguistico hanno diritto all’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto

 

Con ordinanza cautelare n. 997/18 del 05/03/2018, il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza cautelare n. 5669/2017 con la quale il TAR Lazio-Roma aveva rigettato l’istanza cautelare diretta ad ottenere l’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di docenti in possesso del diploma magistrale ad indirizzo linguistico, conseguito entro l’a.s. 2001/02.

In sostanza nella impugnata ordinanza cautelare il Giudice di prime cure aveva escluso il valore abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti. Di diverso orientamento è il Consiglio di Stato che ha risolto l’annosa questione del valore abilitante del titolo in parola, confermando il consolidato orientamento secondo cui il diploma di maturità sperimentale “ad indirizzo linguistico” conseguito presso istituti magistrali va considerato, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’insegnamento nelle scuole primarie, alla stessa stregua del diploma di maturità magistrale. Tale assunto si fonda sulla circostanza per cui nel nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare l’insegnamento della lingua straniera è ormai ricompreso negli ordinari programmi didattici (e, del resto, obiettivo della sperimentazione di cui al predetto D.P.R. n. 419 del 1974 era proprio quello di consentire la realizzazione di talune importanti innovazioni sul piano della metodologia didattica, ed anzitutto dello studio di almeno una lingua straniera), con la conseguenza che il percorso sperimentale di studi seguito dai docenti in possesso del diploma magistrale ad indirizzo linguistico non può essere trattato in modo deteriore rispetto a quello tradizionale.

Sul piano, poi, del diritto positivo, va rilevato che sia l’art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994 (t.u. in materia di istruzione), sia l’art. 15 del D.P.R. n. 323 del 1998 ritengono validi ai fini dell’insegnamento presso le scuole primarie il “diploma conseguito presso gli istituti magistrali”, senza fare distinzioni riguardo ai corsi sperimentali. Determinante risulta peraltro la previsione dell’art. 2 del D.I. 10 marzo 1997, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 341 del 1990, prevedente che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale consentono a pieno titolo di partecipare ai concorsi ordinari per l’assegnazione di posti nella scuola elementare (rectius, primaria).

La questione delle materie ulteriori agitata dal Tribunale di primo grado, dunque, è superata dall’inequivocabile dato positivo.

Ora la parola torna al TAR che, nel definire il merito della causa, non potrà ignorare la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Avv. Maria Rosaria Altieri