Tribunale di Modica – Sentenza n. 147 del 09-07-2007

Conferma Ordinanza Tribunale di Modica del 30.11.2004 (L.104/1992 e cattedra orario esterna).

 

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TRIBUNALE DI MODICA
REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Modica in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. 393/2004 R.G.L., promossa da XXX, nato a …. ed ivi residente nella via …, elettivamente domiciliato in Modica nella via Nazionale n. 200/B, presso lo studio dell’ avv. Giuseppe Alicata, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo – ricorrente –
contro
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “X”, corrente in Modica nella via …, rappresentato e difeso – ex art. 417-bis c.p.c. -, giusta nota dell’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania del 26.1.2005, dal Dirigente Scolastico pro-tempore – resistente –
e nei confronti di
…., residente in … – resistente contumace –
All’udienza del 9 luglio 2007, parte attrice discuteva la causa come da verbale in atti ed il Giudice pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato il 21.12.2004, XXX esponeva:
– che, con provvedimento del 15.9.2004, prot. n. 9736/04, il C.S.A. di Ragusa – Ufficio Scuole Secondarie aveva comunicato ai dirigenti degli istituti interessati che, in organico di fatto, era stato costituito un posto orario esterno di sostegno – minorazione psicofisica – con titolarità per 9 ore presso l’I. C. “X” di Modica e completamento per 9 ore presso l’I.C. “Y” di Modica;
– che, con successivo atto del 16.9.2004, prot. n. 3445C/1-21, il dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “X” di Modica aveva individuato il docente da assegnare alla cattedra con completamento orario esterno nella persona dell’ odierno ricorrente, non facendo riferimento alla graduatoria dei perdenti posto e prescindendo dalla tutela prevista dall’art. 23, comma 3, del CCNI, sottoscritto il 27.1.2004;
– che lo XXX, da tempo titolare dei benefici previsti dai comma 5 dell’art. 33 L. 104/92, aveva invano richiesto al proprio dirigente l’annullamento della predetta assegnazione;
– che egli aveva quindi avviato le procedure per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 65 D.lgs. 165/2001, chiedendo al contempo ulteriori chiarimenti al dirigente scolastico;
– che quest’ultimo, con nota del 28.9.2004, nel precisare che non si trattava di individuazione di un docente perdente posto, bensì di assegnazione di docenti alle classi e alle cattedre, aveva affermato di ritenere corretto attingere ad una “graduatoria stilata ad hoc, con tutti i docenti coinvolti, senza tener conto di alcun potenziale beneficio in godimento”;
– che, in sede di tentativo di conciliazione, il rappresentante dell’ amministrazione aveva invocato l’applicazione dell’art. 4, comma 6, del vigente C.C.D. Regionale, laddove è previsto che “per gli istituti di istruzione secondaria, nel caso che una contrazione parziale comporti la trasformazione del posto da cattedra interna a posto-orario esterno, l’individuazione del docente da assegnare al predetto posto orario esterno deve avvenire sulla base di graduatorie di istituto, formulata in applicazione della tabella di valutazione dei titoli ai fini dell’individuazione dei soprannumerari nell’ordine di cui al precedente comma 4 .. omissis …. ”
– che, inoltre, secondo l’amministrazione, anche a voler considerare i criteri di precedenza stabiliti dall’art. 7 del vigente CCNI sulla mobilità, il relativo punto V) ne escludeva l’applicazione nell’ambito della prima fase dei trasferimenti, cioè “quelli nell’ambito della stessa “sede”, correttamente intendendo per sede il comune”;
– che, secondo quanto chiarito dalla nota del 12.10.2004, prodotta dal rappresentante dell’amministrazione in sede di tentativo di conciliazione in data 13.10.2004, il dirigente scolastico aveva scelto tra i vari docenti facenti parte della graduatoria all’uopo predisposta quello con minore punteggio, ritenendo di non arrecare alcun danno al ricorrente, bençhé beneficiario dei vantaggi di cui all’art. 33 L. 104/92, avvenendo il completamento delle ore all’interno di istituto scolastico posto nello stesso Comune di Modica;
– che il provvedimento di assegnazione come sopra adottato e motivato era illegittimo, atteso che esso dava luogo ad una sostanziale mobilità d’ufficio, disposta senza il consenso del titolare del beneficio previsto dalla L. 104/92 e, quindi, in violazione dell’ art. 33, comma 5, di detta legge;
– che, inoltre, detto provvedimento violava il CCNI del 20.1.2004, il CCNI del 25.6.2000 ed il CCDR del 2.7.2004;
– che, segnatamente, pur essendo vero che, ai sensi del punto V dell’art. 7 del CCNI del 27.1.2004, la precedenza prevista in applicazione dell’art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92 era esclusa “nella prima fase dei trasferimenti”, era anche vero che tale ipotesi (ossia la suddetta “prima fase”) era limitata, giusta quanto previsto dal successivo art. 25, ai soli trasferimenti a richiesta, mentre non si estendeva ai trasferimenti d’ufficio;
– che, in data 30.11.2004, il Giudice del Lavoro, adito con ricorso ex art. 700 c.p.c., aveva depositato ordinanza, con cui aveva disposto la disapplicazione del provvedimento reso in data 16.9.2004 dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “X” di Modica, della graduatoria in data 16.9.2004 e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, e, per l’effetto, aveva ordinato all’Istituto anzidetto di applicare, nella formazione della graduatoria dei docenti destinati a ricoprire il posto orario esterno dedotto in giudizio, individuato con provvedimento in data 15.9.2004 del C.S.A. di Ragusa, il disposto dell’ art. 33, comma 5, L. 104/92, consentendo al ricorrente di continuare a svolgere la propria attività lavorativa, per l’intero orario lavorativo previsto, presso la sede di lavoro ubicata nell’istituto di originaria assegnazione;
– che il dirigente scolastico aveva ottemperato a quanto disposto dal Giudice con la suddetta ordinanza.

Indi chiedeva che il Tribunale adito volesse:
“‘1) dichiarare l’illegittimità del provvedimento del 16.9.2004, prot. n. 3445C/1-21, della graduatoria prot. 3444 del 16.9.2004 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale disponendone la disapplicazione con ogni conseguente statuizione;
2) condannare l’Istituto Comprensivo Statale – “X” di Modica in persona del dirigente scolastico pro-tempore al risarcimento del danno subito dal ricorrente e di quello che egli abbia a subire sino alla cessazione degli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati, determinandolo in via equitativa;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese del giudizio”.
… non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, in uno al decreto di fissazione dell’udienza.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “X” di Modica, su delega dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, compariva personalmente alle udienze del 2.3.2005 e del 10.5.2.006.

Acquisito il fascicolo del giudizio cautelare, all’udienza del 9 luglio 2007, parte attrice discuteva la causa come da verbale in atti ed il Giudice pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di …, la quale non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, in uno al decreto di fissazione dell’udienza.

Nel merito, la domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.

Va anzitutto precisato che appare sostanzialmente incontestato tra le parti che vertesi, non già in tema di soprannumerarietà, bensì in tema di assegnazione di cattedra, la quale, oltre all’orario previsto presso l’istituto di originaria assegnazione, comporta il completamento di orario presso altro istituto e, quindi, l’ obbligo, per il docente, di effettuare orario lavorativo per cosi dire “esterno” rispetto a quello osservato nell’istituto di titolarità.

In ogni caso, appare evidente che il ricorrente, anche a non volerlo considerare alla stregua di “perdente posto”‘, sia comunque rimasto soggetto ad una forma di mobilità di fatto, essendo costretto, sia pure all’interno dello stesso ambito territoriale del Comune di Modica e sia pure conservando la parziale titolarità della cattedra, ad un pendolarismo al quale prima non era sottoposto.

Ora, posto che è pacifico che il ricorrente riveste la qualità di figlio unico che assiste con continuità la madre affetta da handicap grave, nella specie il dirigente scolastico ha applicato l’art 4, comma 6, del C.C.D.R. del 2.7.2004, il quale prevede la necessità di individuare il docente da assegnare al posto orario esterno sulla base di graduatorie di istituto, formulate in applicazione della tabella di valutazione dei titoli ai fini dell’individuazione dei soprannumerari nell’ordine di cui al precedente comma 4 dello stesso art. 4.

Sebbene il predetto comma 4 riguardi esclusivamente il discrimine fra docenti neotrasferiti (cioè dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo), che vanno graduati per ultimi, e docenti già titolari nella scuola almeno dall’anno scolastico in corso, non v’è dubbio che il richiamo soltanto di detto criterio di graduazione non esclude l’applicazione di una diversa regola di valutazione prescritta da norma di legge sovraordinata, quale è l’art. 33, comma 5, L. 104/92.

In quest’ottica interpretativa, non può non operare nella specie altra disposizione dettata per la mobilità dei sopranumerari, e cioè il comma 3 dell’ art. 23 del CCNI stipulato il 27.1.2004, il quale, ai fini dell’esclusione dalla graduatoria di istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, richiama il sistema delle precedenze delineato, tra l’altro, dal punto V) dell’art. 7 dello stesso CCNI.

Quest’ultimo include tra i titoli di precedenza l’essere “figlio unico in grado di prestare assistenza” a “persona handicappata in situazione di gravità”, con la precisazione, tuttavia, che detta precedenza non si applica alla prima fase dei trasferimenti”.

La distinzione tra Comune e “sede” è stata, quindi, sottolineata dalla stessa norma contrattuale, che indica, “per ogni Comune”, distinte sedi, proprio considerando come sede l’istituto in cui viene in concreto fornita la prestazione lavorativa.

Alla luce di ciò, va dichiarato – previa disapplicazione del provvedimento prot. n. 3445C/1-21 reso in data 16.9.2004 dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “X” di Modica, della graduatoria prot. n. 3444 in data 16.9.2004 e di ogni altro atto presupposto e consequenziale – il diritto del ricorrente a continuare a svolgere la propria attività lavorativa, per l’intero orario lavorativo previsto, presso la sede di lavoro ubicata nell’istituto di originaria assegnazione, e ciò in relazione al posto con orario esterno individuato con provvedimento prot. n. 9736/04 in data 15.9.2004 del C.S.A. di Ragusa.

Nessuna pronuncia di condanna può invece essere emessa nei confronti dell’ amministrazione resistente, atteso che la stessa, come riconosciuto dal ricorrente, ha ottemperato a quanto già disposto dal Giudice in via cautelare, con l’ordinanza del 30.11.2004.

Va, infine, rigettata, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova sul punto, la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’operato illegittimo dell’istituto scolastico.

Le spese processuali, ivi incluse quelle relative al giudizio cautelare, seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e l’istituto Comprensivo Statale “X”, nella misura indicata in dispositivo.

Attesa l’estraneità del litisconsorte necessario all’operato della Scuola della cui legittimità si discute, si ravvisano giusti motivi perché le spese del giudizio cautelare siano compensate nei rapporti tra il ricorrente e …, e perché, nei medesimi rapporti, siano dichiarate irripetibili le spese sostenute da parte attrice in relazione al presente giudizio di merito.

 

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo nella controversia n. 393/2004 R. G. L., promossa da XXX, con ricorso depositato il 21.12.2004 e notificato, rispettivamente, in data 7.1.2005 e in data 5.1.2005, nei confronti dell’Istituto Comprensivo Statale “X” di Modica, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, e di …., nella contumacia di quest’ultima,

DICHIARA
previa disapplicazione del provvedimento prot. n. 3445C/1-21 reso in data 16.9.2004 dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “X” di Modica, della graduatoria prot. n. 3444 in data 16.9.2004 e di ogni altro atto presupposto e consequenziale – il diritto del ricorrente a continuare a svolgere la propria attività lavorativa, per l’intero orario lavorativo previsto, presso la sede di lavoro ubicata nell’istituto di originaria assegnazione, e ciò in relazione al posto con orario esterno individuato con provvedimento prot. n. 9736/04 in data 15.9.2004 del C.S.A. di Ragusa.

RIGETTA la domanda di risarcimento del danno.

CONDANNA l’Istituto Comprensivo Statale “X” di Modica, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, alla rifusione, in favore di XXX, delle spese processua1i, che liquida, avuto riguardo anche al giudizio cautelare, in complessivi € 2.587,50, di cui € 2.300,00 per compensi ed € 287,50 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

DICHIARA irripetibili le spese processuali nei rapporti tra XXX e ….

Così deciso e pubblicato in Modica il 9 luglio 2007.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Sandra Levanti