Tribunale di Saluzzo – Sentenza del 26 aprile 2012

Successione contratti a tempo determinato: riconoscimento degli scatti biennali ex art. 53 L 312/1980.

 

Alla luce della normativa comunitaria e dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, la circostanza che l’odierna parte ricorrente abbia prestato in favore dello stesso ente e in relazione a figure professionali assimilabili (la parte ricorrente è sempre stata assunta come docente) attività lavorativa, non può rimanere priva di effetti, in quanto la direttiva 1999/70/CE impone di considerare l’attività lavorativa del lavoratore a termine alla stessa stregua di quella svolta con contratto a tempo indeterminato e con applicazione dei relativi istituti contrattuali, vietando discriminazioni che possano conseguire dalla mera circostanza della stipula di contratti a termine.

Così il lavoratore il quale abbia lavorato per una stessa amministrazione per un determinato arco temporale in esecuzione di uno o di una pluralità di contratti a termine non può essere trattato, sotto il profilo retributivo, in maniera deteriore rispetto ad altro lavoratore che abbia lavorato per un tempo equivalente ma che sia assunto con contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto collettivo applicabile fa discendere dall’anzianità di servizio taluni effetti, gli stessi devono trovare applicazione sia che il contratto sia stato stipulato a termine sia a tempo indeterminato.

Per tutte le suesposte considerazioni va riconosciuto il diritto all’incremento del 2,50% per ogni biennio di insegnamento ai docenti che abbiano prestato supplenze ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 legge 124/99.

(Provvedimento inviato dall’Avv. Giovanni Rinaldi – Legale Piemonte ANIEF)

 

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