Tribunale di Napoli – Ordinanza n. 17959-2017 del 29 agosto 2017

Riconoscimento punteggio pre ruolo paritarie – pronunzia sulla competenza territoriale in caso di assegnazione provvisoria.

Il Tribunale di Napoli, in composizione Collegiale ed in funzione di Giudice del lavoro, è tornato ad occuparsi della questione, alquanto discussa atteso il contrasto formatosi sul punto, sul riconoscimento del punteggio pre- ruolo maturato dai docenti in istituti scolastici paritari.

La pronunzia è innovativa atteso che il Collegio era stato investito dalla questione in seguito ad un reclamo ex art. 700, derivante da una ordinanza di rigetto per incompetenza territoriale.

Nella specie, la ricorrente, pur formalmente assegnata all’ambito Lombardia 0023, al tempo della proposizione del ricorso, svolgeva, previa assegnazione provvisoria, l’attività di docente presso l’istituto scolastico in Napoli, rientrante nel circondario del Tribunale adito.

Il primo giudice, quindi, aveva erroneamente ritenuto che nelle ipotesi in cui il docente fosse stato assegnato provvisoriamente presso un ambito scolastico, la competenza fosse da attribuire al Foro di titolarità e non già di assegnazione provvisoria.

Il Collegio investito della questione in sede di reclamo ha ribaltato tale decisione. Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., ha osservato invero il Collegio,  la competenza per territorio va determinata: “secondo quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., in relazione al luogo in cui si trovava l’azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell’incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio…(in tal senso cass civ n. 21562/’07). Invero, come osservato dalla Suprema Corte con pronuncia n. 3087/’17, “…il criterio di collegamento della “sede dell’ufficio” al quale il dipendente è o era addetto, … è termine sicuramente indicativo di un rapporto di inserimento nella struttura organizzativa dell’amministrazione attraverso la quale vengono esercitate le specifiche finalità istituzionali, siano esse autoritative ovvero di erogazione di servizi, finalità che caratterizzano i rapporti di lavoro di pubblico impiego”.

Il Collegio ha anche riconosciuto sussistenza del fumus del vantato diritto, attribuendo, in fattispecie analoghe, valore pregnante alla L. 62/2000 in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata.

In particolare, il Giudice collegiale, richiamando l’art. 1 bis del DL 250/2005, nonché rifacendo il suo decisum  a parametri normativi comunitari e costituzionali,  ha avuto modo di osservare che: “alle scuole paritarie viene, quindi, riconosciuta la “parità” in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l’offerta formativa e l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti e sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (si vedano la L. 27/06, nonché, ex multis, la C.M. 163 dei 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83108)”.

Ragione questa che ha permesso alla ricorrente di vedersi riconosciuto l’intero servizio di insegnamento pre- ruolo reso in istituzioni scolastiche paritarie, munite di decreto di parificazione, nella stessa misura in cui sono valutati i servizi statali.

La ratio del superiore contesto normativo è evidente.  Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).

Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche.

Del resto, la stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati  ha avuto modo di osservare il seguente principio: “l‘art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2002-2003, l’aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168)”.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente l’anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, avrebbe realizzato  una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

Per quanto espresso la procedura di mobilità e conseguente assegnazione è stata  affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell’ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie di mobilità del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del “maggior punteggio” è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.

Avv. Angela Maria Fasano