Va pagato chi sostituisce il dirigente, sentenza a Milano

CISL Scuola 14 febbraio 2012

 

Il tribunale di Milano accoglie un ricorso promosso dalla Cisl Scuola e ordina di pagare il docente “vicario” di una scuola affidata in reggenza. Valgono le norme del contratto, non si può chiedere di lavorare gratis.

La Cisl Scuola rivendica da tempo il pagamento dell’indennità dovuta ai docenti che svolgono di fatto mansioni di vicario del dirigente, in particolare in istituzioni scolastiche affidate in reggenza. Lo ha fatto in ripetuti incontri al MIUR, scontrandosi finora con l’assoluta indisponibilità a riconoscere tale diritto, in base all’asserita impossibilità di attribuire compensi per una funzione, quella di vicario, che non sarebbe più prevista dalla normativa dopo l’attribuzione dello status di dirigente ai capi di istituto.

Parallelamente all’azione svolta ai “tavoli di confronto” col MIUR, la Cisl Scuola ha promosso vertenze legali in alcuni territori che, come nel caso di due ricorsi sostenuti dalla segreteria territoriale di Milano, cominciano a registrare esiti favorevoli. Recentemente il giudice del lavoro del capoluogo lombardo, decidendo un ricorso proposto da un insegnante che ha svolto l’incarico di docente vicario in istituzione scolastica assegnata in reggenza, ha accolto la tesi della ricorrente, condannando l’Amministrazione al pagamento della somma di € 7.552,49, oltre alle spese di lite.

La sentenza (6767/11 del tribunale di Milano) ha riconosciuto il diritto considerando pienamente vigente – come prevede l’art. 146 del vigente CCNL – l’art. 21 del CCNL 1999, che dispone l’attribuzione del 50% dell’indennità di direzione al docente vicario delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza.

Analoga pronuncia era già stata adottata dal Tribunale di Milano con sentenza 5326/11, che condannava l’amministrazione a pagare l’indennità di funzioni superiori, affermando, tra l’altro, che la motivazione addotta dalla difesa erariale per giustificare il mancato pagamento (“spesa non prevista tra quelle rientranti nelle risorse finanziarie a disposizione della scuola”) non poteva essere presa in considerazione in quanto gli emolumenti in questione erano comunque dovuti per attività lavorativa effettivamente svolta.

La sentenza avvalora quanto sostenuto dalla Cisl Scuola circa il diritto dei docenti che svolgono la funzione di collaboratore vicario a percepire le indennità previste dal CCNL. La posizione di rifiuto fino ad oggi sostenuta dal MIUR appare fondata su considerazioni astrattamente giuridiche, non tenendo in alcun conto l’effettivo carico di lavoro ricadente sul docente che di fatto sostituisce il dirigente, svolgendo una funzione che nessuno può pretendere di vedere assolta in modo gratuito.