TAR Basilicata – Ordinanza n. 34 del 29-01-2010

Alunni diversamente abili – garanzia di un numero complessivo di ore di sostegno – non sussiste.

 

Nell’ambito dei principi fissati dalla legge n. 104 del 1992, non è enucleabile anche la garanzia di un numero complessivo di ore di sostegno, le quali, pertanto, vanno determinate entro i limiti delle dotazioni organiche connesse alle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate.

Contra: TAR Calabria – Sentenza n. 998-2009

 

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N. 00034/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00011/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 11 del 2010, proposto da:
[omissis] e [omissis], Genitori della Minore [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sabella, con domicilio eletto presso C/O Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Uff.Scolastico Regionale per la Basilicata, Uff. Scolastico Provinciale di Potenza – Sez. Scuola Primaria, Direzione Didattica Statale 1^ Circolo di [omissis], rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Potenza, domiciliata per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del riconoscimento del diritto della minore [omissis], all’assegnazione di un insegnante di sostegno, con rapporto uno ad uno, per n. 22 ore settimanali..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Uff.Scolastico Regionale per la Basilicata e di Uff.Scolastico Provinciale di Potenza – Sez. Scuola Primaria e di Direzione Didattica Statale 1^ Circolo di [omissis];

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Antonio Ferone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

– ritenuto che, ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni juris, atteso che:

– l’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento agli insegnanti di sostegno, sancisce il divieto di superamento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamenti abili;

– l’art.2 comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificando l’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha escluso che, in presenza di handicap particolarmente gravi possano essere assunti con contratto a tempo determinato docenti di sostegno, in deroga al rapporto docenti-alunni, facendo comunque salvo “il rispetto dei principi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.104”;

– per l’a.s. 2009/10 il MIUR ha emanato la circolare n.38/2009, con la quale è stato richiamato l’impegno di raggiungere gradualmente come previsto dalla legge finanziaria 2008, il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili;

– considerato che, tra i principi di cui alla legge n.104 del 1992, gli artt. 12 e 13 garantiscono il diritto all’istruzione e all’integrazione, mediante l’assegnazione di docenti specializzati di sostegno;

– ritenuto che, nell’ambito dei principi fissati dalla legge n.104 del 1992, non è enucleabile anche la garanzia di un numero complessivo di ore di sostegno, le quali, pertanto, vanno determinate entro i limiti delle dotazioni organiche connesse alle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate;

– ritenuto che non sussistano gli estremi di cui all’art.21, comma 8, della legge 6.12.1971 n.1034;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Antonio Camozzi, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere, Estensore
Giancarlo Pennetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2010