Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – Sentenza n. 1794 del 16-07-2009

(Il mancato possesso dell’apposito diploma di specializzazione per il conferimento dell’incarico di insegnante di sostegno in scuole elementari, previa iscrizione all’apposto elenco, comporta l’inidoneità dell’insegnamento impartito, da cui discende anche l’inutilità della prestazione, e l’illiceità della causa del contratto di lavoro, con conseguente controprestazione (ovverosia la retribuzione corrisposta) non correlata alla prestazione richiesta e pattuita ed obbligo di integrale restituzione di quanto indebitamente percepito.

Tar Campania – Sentenza n. 3480 del 24-06-2009

(Il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale. – La integrazione scolastica dell’alunno disabile non può essere demandata esclusivamente all’insegnante di sostegno, ma deve avvenire con il concorso di tutte le figure professionali all’uopo deputate. – Alla equipe multidisciplinare spetta il compito, in sede di redazione del piano educativo individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l’intervento di sostegno ai specifici bisogni dell’alunno interessato. Tali accertamenti e le conseguenti valutazioni sono suscettibili di periodiche revisioni, proprio nell’ottica di monitorare nel tempo l’andamento degli interventi in concreto adottati.