Cassazione – Sentenza n. 2870 del 07-02-2008

Cass. 2870/2008 (Sentenza inviata dall’Avv. Francesco Orecchioni)

 

Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l’errore, sempre che questo – secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato – risulti essenziale e riconoscibile.

 

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Cass. civ. Sez. lavoro, 07-02-2008, n. 2870

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2000 il signor P. N. esponeva:
a) di essere stato riconosciuto invalido civile al 46% in data 15 giugno 1989 dalla Commissione Medica Invalidi Civili della USL di Avellino (OMISSIS);
b) in data 20 ottobre 1998 il Provveditorato agli Studi di Treviso lo aveva assunto con contratto a tempo indeterminato ai sensi della L. n. 482 del 1968 -quale invalido civile inserito nelle graduatorie per le supplenze del personale A.T.A. – come assistente amministrativo, assegnato in via provvisoria all’I.T.C.G. di ……;
c) in data 21 ottobre 1998 egli aveva preso servizio, svolgendo le mansioni di cui a contratto individuale stipulato;
d) in data 10 dicembre 1998 il Provveditore agli Studi di Treviso con proprio provvedimento, comunicatogli il successivo 17 dicembre, aveva risolto unilateralmente il contratto di lavoro a motivo che la Commissione Medica della ASL Avellino (OMISSIS) aveva comunicato in data 20 gennaio 1998 che non persistevano le menomazioni che avevano costituito il presupposto del riconoscimento della invalidità civile del P.;
e) lamentava l’erroneità della valutazione della Commissione Medica del 1998, non essendosi modificate la situazione sanitaria e le menomazioni da cui era affetto, come risultante dall’allegato certificato medico del Dr. C., e ne chiedeva la disapplicazione e, conseguentemente, chiedeva dichiararsi nullo il decreto 10 dicembre 1998 del Provveditore agli Studi di Treviso ed ordinarsi al predetto Provveditore nonché al Ministero della P.I. di reintegrarlo immediatamente nel suo posto di lavoro e di risarcirgli il danno nella misura delle retribuzioni perdute fino alla riammissione in servizio con versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Nessuno si costituiva per gli enti convenuti, che venivano dichiarati contumaci.
Senza altra istruttoria che quella documentale, la causa veniva decisa con sentenza pubblicata in data 20 aprile 2001, con la quale la domanda era accolta “anche se per una ragione diversa da quella esposta in ricorso (infondatezza della valutazione della Commissione medica di verifica dello stato invalidante del P.)”, come enunciato espressamente nella premessa dell’atto impugnato.
Si riteneva, infatti, che, nonostante comunicazione del 20 gennaio 1998, relativa all’esito della visita medica di verifica, con l’accertamento della mancata permanenza di uno stato d’invalidità tale da determinare l’avviamento obbligatorio al lavoro, il Provveditorato agli studi di Treviso aveva proceduto ugualmente all’assunzione del P. nell’ottobre del 1998, comunicandogli due mesi dopo una sua svista nell’assunzione che, contrariamente a quanto avvenuto da parte dell’amministrazione convenuta, non poteva determinare l’annullamento del contratto perchè, pur dando luogo questa svista ad un errore essenziale (in quanto relativo alla qualità dell’altro contraente), era priva dell’ulteriore presupposto, previsto a tal fine dall’art. 1428 c.c., in quanto non riconoscibile dal P., il quale, in base agli atti, non aveva avuto analoga comunicazione dall’ASL di Avellino n. (OMISSIS) sull’esito della visita medica di revisione.

Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2001 il soccombente Ministero ha proposto appello avverso la sentenza, lamentando la violazione del principio della domanda, per avere il giudice di primo grado accolto la domanda per una causa petendi diversa da quella fatta valere in giudizio dal ricorrente e, in ogni caso, per motivazione carente ed illogica sulla ritenuta mancata riconoscibilità dal P. dell’errore posto in essere all’atto dell’assunzione, conoscendo, per prassi, l’interessato l’esito della visita medica di revisione e, comunque, per essere stato comunicato all’interessato il motivo della risoluzione prima della stessa, come desumibile dalla richiesta, contenuta in ricorso, di accertare la persistenza del suo stato d’invalidità in misura superiore al 46%.

Si costituiva l’appellato, contestando la sussistenza del vizio di ultrapetizione di cui al primo motivo d’appello, per aver egli, in ogni caso, richiesto dichiararsi la nullità del decreto con il quale era stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, contestando di essere stato notiziato dell’esito della visita medica di revisione, e proponendo, in via subordinata, appello incidentale diretto all’accoglimento delle sue conclusioni finalizzate all’accertamento del permanere del suo stato d’invalidità, con emanazione dei conseguenti richiesti provvedimenti di condanna al ripristino del rapporto. Disposta ed effettuata la c.t.u., richiesta in via subordinata dall’appellato, con sentenza in data 24 ottobre – 23 dicembre 2003 la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposto dal P. con il ricorso di primo grado.

Avverso detta sentenza, con ricorso in data 25 maggio – 2004, il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia insufficienza di motivazione per illogicità nell’esame e/o per omesso esame, da parte del giudice di appello, delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda introduttiva del P..

1.2. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha considerato tutte le circostanze di fatto dedotte dal medesimo, che cioè la valutazione della Commissione medica di verifica era stata messa a conoscenza del Provveditorato agli Studi di Treviso con comunicazione del 20 gennaio 1998, ed aveva fatto sottoscrivere il contratto di lavoro de quo in data 20 ottobre 1998, e, quindi, quando già da circa nove mesi era a conoscenza dell’esito della citata visita medica di verifica. Il P. non aveva mai avuto notizia, prima del licenziamento, della valutazione della Commissione Medica di verifica. Il Ministero intimato, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, nulla aveva eccepito in ordine alle circostanze di fatto dedotte dal P..

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; insufficienza ed illogicità della motivazione. 2.2. Non vi è stata ultrapetizione da parte del primo giudice, che ha dichiarato la illegittimità del decreto di risoluzione del contratto di lavoro de quo, come richiesto dal P. nelle proprie conclusioni. Il riferimento posto in essere dal P., con il proprio ricorso introduttivo, ad una erronea valutazione della Commissione medica circa le condizioni di salute del medesimo, ed il riferimento del primo giudice alla disciplina dettata dall’art. 1428 c.p.c. in ordine alla rilevanza dell’errore, non erano in contrasto con l’oggetto principale del ricorso stesso, che era quello della dichiarazione di nullità del decreto del 10 dicembre 1998 del Provveditorato agli Studi di Treviso. Il Ministero appellante e la Corte di Appello nulla avevano ritenuto di eccepire, limitandosi solo ad argomentare su una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c.. La motivazione della sentenza della Corte di Appello era contraddittoria, allorché aveva ravvisato una “ragione diversa” posta a fondamento della decisione del primo giudice. Tutte le regole di cui all’art. 112 c.p.c. erano state violate dalla sentenza della Corte di Appello.

3. I motivi di ricorso devono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro connessi.
La questione proposta concerne la ultrapetizione.
La domanda è relativa alla declaratoria, incidenter tantum, di illegittimità ed erroneità – nonché conseguente disapplicazione – della valutazione della commissione medica (comunicata al Provveditore di Treviso il 20 gennaio 1998) sulla non persistenza dello stato di invalidità civile del P.; alla declaratoria di nullità del provvedimento del Pretore di Treviso (10 dicembre 1998) di annullamento dell’atto di individuazione del P. quale destinatario della proposta di contratto di lavoro – che era stato già concluso ed aveva avuto esecuzione (dal 21 ottobre 1998) – “e, comunque, (del) licenziamento e/o della dichiarazione unilaterale di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato” – in dipendenza della comunicazione (in data 20 gennaio 1998) dello stato di non persistenza dello stato di invalidità civile del lavoratore; alle pronunce consequenziali.
La sentenza di primo grado ha negato l’annullamento per errore – circa lo stato di invalidità civile del lavoratore – del contratto già concluso ed eseguito, trattandosi, infetti di errore essenziale della P.A., ma non riconoscibile dal lavoratore. La sentenza ora impugnata ha dichiarato la ultrapetizione, ed ha rigettato la domanda fondata sulla asserita persistenza della invalidità civile (esclusa dal ctu).
Il ricorso è fondato. Non sussiste, infatti, la ultrapetizione (risultante da esame diretto da parte della Corte). La domanda di nullità (dell’annullamento della proposta di contratto) contiene la domanda volta a negare la invalidità/annullabilità del contratto.
L’errore essenziale – ma non riconoscibile – risulta dalla sequenza dei fatti dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Il difetto di errore essenziale e riconoscibile era sufficiente per sorreggere la pronuncia di primo grado.
Come, invero, questa Corte ha affermato, il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l’errore, sempre che questo – secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato – risulti essenziale e riconoscibile; né in tal caso può ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 2098 c.c., che prevede la legittimazione del solo P.M. all’azione di annullamento di contratti di lavoro, non essendo attribuibile al datore di lavoro alcuna violazione di tali norme (Cass. 7 agosto 2003, n. 11934).
Dedotto, poi, un vizio del contratto che ne consente l’annullamento, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, in presenza della domanda di dichiarazione della nullità, pronuncia invece l’annullamento, ponendosi la domanda di nullità di un contratto in termini di maggiore o minore rispetto ad una ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo contratto (Cass. 13 dicembre 1996, n. 11157).
La domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un contratto, al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un’ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo contratto dipendente da un’invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore. Ne consegue che non eccede i limiti della domanda la sentenza che, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità di un contratto, ne pronunci l’annullamento, ove quest’ultimo risulti fondato sui medesimi fatti (Cass. 26 novembre 2002, n. 16708).
Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, senza modificare i fatti posti a fondamento della domanda, proceda alla qualificazione giuridica della stessa pervenendo ad una qualificazione diversa da quella prospettata dalla parte; in particolare non ricorre la violazione di quel principio allorquando il giudice, proposta dalla curatela del fallimento domanda di annullamento di un contratto concluso dal fallito, dichiari inefficace nei confronti della massa il contratto medesimo, basandosi su elementi desumibili dalla citazione quali la data dell’atto e del fallimento, la scientia decotionis, l’espresso riferimento alla “revocatoria” dell’atto (Cass. 9 luglio 1999, n. 7198). Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) – come il principio del tantum devolutum quantum appellatimi (artt. 434 e 437 c.p.c.) – non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma da quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall’istante, ma implica tuttavia il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita – diverso da quello richiesto (“petitum mediato”) – oppure di emettere qualsiasi pronuncia – su domanda nuova, quanto a causa petendi – che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque acquisiti al processo – anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte – ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio.
Coerentemente, il principio – secondo cui l’interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito – non trova applicazione quando si assuma che l’accertamento del giudice di merito, appunto, abbia determinato un vizio -che sia riconducibile alla violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure all’effetto devolutivo dell’appello – trattandosi, in tale caso, della denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. 12 maggio 2006, n. 11039).

4. Consegue l’accoglimento dei ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Trieste, che provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trieste, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008