TAR Calabria – Sentenza n. 514 del 19-05-2008

In sede di scrutinio ogni valutazione deve essere eseguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascun alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento; quindi, la situazione didattica di un alunno non può essere comparata con quella di altri soggetti. La promozione dell’allievo deve discendere da un motivato giudizio del Consiglio di Classe circa la possibilità che l’alunno, nonostante le carenze formative riscontrate, possa “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo” e possa “seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico”.

Tribunale di Ragusa – Ordinanza del 27.03.08

Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 si sottrae a censure in quanto: il paventato pericolo sussiste anche nel rispetto della soglia massima di tolleranza, per la ridotta estensione delle singole aule in rapporto al numero degli alunni; gli eventi catastrofici sono notoriamente rari, non preventivabili e non localizzabili; ha pari dignità costituzionale il diritto alla riduzione ex lege degli organici degli insegnanti in un complessivo quadro di riduzione della spesa pubblica.

Tar Puglia – Sentenza n. 586 del 22-02-2008

(Nessuna relazione o rapporto di conseguenzialità può ritenersi esistente tra l’istituzione o meno degli interventi di recupero, ed anche tra le modalità ed efficacia del loro svolgimento, ed il giudizio finale riportato dal singolo studente, atteso che non è configurabile un vero e proprio obbligo giuridico, da parte della Amm/ne scolastica di organizzarli poiché la valutazione in ordine alla opportunità o meno della loro attivazione spetta esclusivamente agli organi scolastici competenti).

Cassazione – Sentenza n. 2870 del 07-02-2008

Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l’errore, sempre che questo – secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato – risulti essenziale e riconoscibile.