Tribunale di Ragusa – Sentenza n. 850 del 17-11-2009

(Ai fini del riconoscimento e computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti (ex art. 37, comma 3, CCNL 24.7.2003) vanno considerati tutti i periodi di assenze del docente titolare, anche se imputabili a cause diverse (ferie e malattia), a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni).

Tribunale di Ragusa – Ordinanza del 27.03.08

Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 si sottrae a censure in quanto: il paventato pericolo sussiste anche nel rispetto della soglia massima di tolleranza, per la ridotta estensione delle singole aule in rapporto al numero degli alunni; gli eventi catastrofici sono notoriamente rari, non preventivabili e non localizzabili; ha pari dignità costituzionale il diritto alla riduzione ex lege degli organici degli insegnanti in un complessivo quadro di riduzione della spesa pubblica.

Tribunale di Ragusa – Ordinanza del 02.01.08

Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 non determina alcun concreto pericolo di danno grave e irreparabile, giacchè il dedotto soprannumero di studenti (pari a qualche unità per ciascuna aula) si rivela con tutta evidenza non idoneo a cagionare di per sè pregiudizi di qualsivoglia natura, in quanto il paventato pericolo di danno, ove realmente esistente, resterebbe tale pur in presenza di classi di 26 persone per ciascuna aula.