Consiglio di Stato – Ordinanza n. 1163 del 21 marzo 2012

N. 01163/2012 REG.ORD.CAU.

N. 01385/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2012, proposto da:

[omissis], rappresentate difese dagli avvocati Carmelina Pellino e Adriana Romoli, con domicilio eletto presso Adriana Romoli in Roma, via Ildebrando Goiran, 23;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis], non costituiti in questo grado di giudizio;

per la riforma

ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 4656/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO A N. 2386 POSTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO – MCP

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti l’avvocato Pellino.;

 

Considerato che le ragioni delle ricorrenti possono trovare adeguata soddisfazione con la pronuncia di merito, tenuto conto del fatto che le prove scritte del concorso sono già state espletate;

considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della pronuncia, incidente soltanto sul piano processuale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello (Ricorso numero: 1385/2012) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione nel merito del giudizio di primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2012