Consiglio di Stato – Ordinanza n. 64 del 11-01-2012

Concorso dirigenti scolastici: il Consiglio di Stato riconosce il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati.

 

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N. 00064/2012 REG.PROV.CAU.
N. 09914/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9914 del 2011, proposto dai dottori [omissis],

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di [omissis]

per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, Roma III-bis, n. 4583/2011

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Vannicelli;

Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato – per un verso – il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e – per altro verso – l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori [omissis] avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.

Considerato, tuttavia, che dall’esame degli atti di causa emerge che tale probabilità sussistesse solo per gli appellanti dinanzi richiamati (i quali avevano totalizzato da 75 a 79 punti, a fronte degli 80 necessari per essere ammessi alla prova scritta), e non anche per gli altri appellanti, i quali avevano riportato punteggi inferiori.

Tenuto anche conto del fatto che gli interessati hanno già partecipato alle prove scritte, in base al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione;

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare formulata dinanzi al T.A.R. in relazione alla posizione degli appellanti dottori [omissis].

Respinge l’istanza in relazione alle posizioni degli altri appellanti.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)