Consiglio di Stato – Ordinanza n. 5262-2015 del 25 novembre 2015

Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di graduatorie del personale docente

Ordinanza n. 5262-2015

Il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli proposti dall’avvocato amministrativista di Caserta, Pasquale Marotta, ha  ribaltato l’orientamento del TAR Lazio, dichiarando che la giurisdizione (e la competenza) in materia di graduatorie del personale docente, spetta al giudice amministrativo (e quindi al TAR) e non al  Giudice del Lavoro.

Pertanto, tutti i ricorsi pendenti riguardanti i docenti che hanno conseguito l’abilitazione mediante il  PAS e TFA (e che erano stati esclusi dalle suddette graduatorie) dovranno essere definiti dal giudice Amministrativo (TAR).

Altrettanto vale per i ricorrenti che erano stati depennati dalle graduatorie ad esaurimento per non aver presentato la domanda di aggiornamento. Anche per questa fattispecie, infatti, il Consiglio di Stato ha dichiarato  che la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo.

Avv. Pasquale Marotta