Consiglio di Stato – Sentenza n. 7617 del 04-12-2009

Graduatorie personale scolastico: quale giurisdizione?

 

La vexata quaestio della giurisdizione in merito alle graduatorie (ex permanenti) di cui alla legge n.124/1999 non sembra trovare una soluzione.

Dopo l’ordinanza Cass. sez. un. n. 3399 del 13 febbraio 2008, facente seguito ad altre pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 11563/2007, Cass. n. 14290/2007) e ribadita da Cassazione civile, sez. un., 28 luglio 2009 , n. 17466, si ritiene che in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili “non possono configurarsi né l’inerenza a procedure concorsuali (art. 63 d.lg. n. 165 del 2001), per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) – né altre categorie di attività autoritativa “, ritenendo pertanto la sussistenza di un diritto soggettivo, come tale azionabile di fronte al Giudice ordinario.

Anche alcuni Tar (cfr. Tar Emilia Romagna, n. 1928/09 e Tar Sicilia n. 1925/09, su questo sito) sono orientati per la giurisdizione del G.O. in subiecta materia.

Non è di questo avviso il Consiglio di Stato che con una recentissima pronuncia (n. 7617 del 4 dicembre 2009) ed incurante dell’orientamento delle sezioni unite della Cassazione, in accoglimento di un appello relativo ad una sentenza declinatoria di giurisdizione del Tar Piemonte, ha ribadito la giurisdizione del G.A. in merito alle controversie relative alle graduatorie del personale scolastico.

(Nota dell’ Avv. Francesco Orecchioni).

 

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Graduatorie degli insegnanti – procedura selettiva finalizzata al reclutamento – giurisdizione del Giudice amministrativo – sussistenza.

 

Le vicende, inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti, sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 4, del citato D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale “restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

L’ingresso nei ruoli degli insegnanti è affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione.

 

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N. 07617/2009 REG.DEC.
N. 05494/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso numero di registro generale 5494 del 2007, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Carapelle, Mario Menghini, con domicilio eletto presso Mario Menghini in Roma, via della Mercede 52;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti di
……, ……..;
per la riforma
della sentenza del Tar Piemonte – Torino :sezione I n. 01727/2007, resa tra le parti, concernente GRADUATORIE DEFINITIVE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA SECONDARIA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il Consigliere Gabriella De Michele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 13.6.2007, si contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 1727/07 del 18.4.2007 (che non risulta notificata), con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in ordine al richiesto annullamento delle graduatorie definitive permanenti, di cui alla legge n. 124/99, valide per il biennio 2005/2006 e 2006/2007 per il personale docente ed educativo della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Nella citata sentenza si riteneva che la controversia fosse devoluta al giudice ordinario, a norma dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, mentre – in sede di appello – l’interessata eccepiva la nullità della pronuncia per omessa motivazione e comunque per non corretta lettura della normativa di riferimento, rientrando la legittimità delle graduatorie di cui trattasi nella materia concorsuale, rimasta nella giurisdizione del Giudice Amministrativo; nel merito, infine, venivano ribadite le censure già prospettate in primo grado di giudizio. L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, resisteva formalmente all’accoglimento del gravame.

Premesso quanto sopra, il Collegio rileva l’inammissibilità della censura di difetto di motivazione della sentenza appellata, sia in considerazione del carattere semplificato della sentenza, a norma dell’art. 26, comma 4 della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205 (con conseguente sufficienza di un “sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”), sia per l’effetto devolutivo dell’appello: effetto in base al quale, in secondo grado di giudizio, l’Organo giudicante è chiamato a valutare tutte le domande, anche integrando – ove necessario – la motivazione della sentenza appellata e senza che rilevino, pertanto, carenze motivazionali di quest’ultima (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 13.2.2009, n. 824; Cons. St., sez. VI, 24.2.2009, n. 1081).

Per quanto riguarda, invece, il contenuto della medesima sentenza, l’appello è fondato, dovendo ritenersi consolidato – dopo alcune originarie oscillazioni della giurisprudenza – l’indirizzo secondo cui le vicende, inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti, sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 4, del citato D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale “restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 23.11.2004, n. 7691, 22.6.2004, n. 4447 e 21.7.2003, n. 4207). Tale indirizzo è condiviso dal Collegio, essendo l’ingresso nei ruoli degli insegnanti affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione: principi – quelli appena indicati – ordinariamente rimessi alla cognizione del Giudice Amministrativo e che hanno indotto il legislatore a sottrarre la fase del reclutamento alla giurisdizione del Giudice Ordinario, al quale restano affidate solo le controversie successive alla instaurazione del rapporto di lavoro tra amministrazione e dipendenti, il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato.

Per quanto sopra l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata; non possono invece essere esaminate le questioni di merito, risultando l’originario ricorso notificato soltanto a due soggetti controinteressati, senza successiva integrazione del contraddittorio, a norma dell’art. 21, comma 1, L. n. 1034/71.

In tale situazione, la questione dedotta in giudizio appare suscettibile di rinvio al giudice di primo grado, in applicazione dell’art. 35 della legge 6.12.1971, n. 1034, in quanto appare ravvisabile quel “difetto di procedura” della sentenza appellata, che non consente di trattenere in decisione la causa per l’effetto devolutivo dell’appello, tenuto conto dell’esigenza di non sottrarre ai medesimi controinteressati le garanzie del doppio grado di giudizio (a differenza di quanto avviene in caso di erronee declaratorie di inammissibilità, irricevibilità o decadenza del ricorso, identificate come contenuto della sentenza appellata: cfr. al riguardo, per il principio, Cons. St., sez. V, 6.12.1988, n. 797; Cons. St., sez. IV, 15.1.1980, n. 13; Cons. St., sez. IV, 23.10.1984, n. 774; Cons. St., sez. VI, 17.4.2003, n. 2083; Cons. St., sez., IV, 7.6.2004, n. 3608; Cons. St., sez. V, 10.5.2005, n. 2348, 14.4.2008, n. 1605 e 2.10.2008, n. 4774).

Per le ragioni esposte, in conclusione, l’appello in esame deve essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, valutato il comportamento processuale dell’Amministrazione.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione VI – ACCOGLIE l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, ANNULLA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 1727/07 del 18.4.2007; RINVIA gli atti al medesimo Tribunale, per l’adempimento di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 1034/71; COMPENSA le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Claudio Varrone, Presidente
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2009