Corte d’Appello di Catanzaro – Sentenza del 08 ottobre 2014

La  sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, sezione lavoro, pubblicata il 08.10.2014, ha dichiarato non esistere alcuna illegittimità nella reiterazione dei contratti a tempo determinato su posto vacante per i precari della scuola, e di conseguenza ha respinto tutte le richieste risarcitorie del lavoratore; inoltre, ha negato anche il diritto del lavoratore precario al riconoscimento dell’anzianità di servizio.

E’ stata così integralmente riformata la sentenza di primo grado che, invece, aveva riconosciuto l’illegittimità della prassi seguita dal MIUR di reiterare i contratti a tempo determinato ed aveva riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno e il diritto all’anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei contratti a termine.

L’orientamento molto restrittivo della Corte d’Appello di Catanzaro si è basato sul fatto che “il settore scolastico italiano…è un segmento del lavoro pubblico del tutto peculiare cui non si applica l’art. 36 D. Lgs. n. 165/2001” e che si deve “escludere definitivamente l’applicazione del D. Lgs. n. 368/2001 alla fattispecie de quo e di valutare tale esclusione come giustificata da adeguate ragioni oggettive”.

Per gli stessi motivi, per quanto riguarda l’anzianità di servizio, ci sarebbe, secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, una “diversità di status tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato”, diversità di status “che è in grado di giustificare anche il diverso trattamento economico”; e continuando ancora più chiaramente: “non risulta discriminatorio un diverso trattamento economico”.

Un orientamento indubbiamente molto restrittivo ed anche nettamente minoritario nel panorama giurisprudenziale che si è andato formando negli ultimi anni, che giustifica in toto l’operato del MIUR e, di fatto, ritiene perfettamente legittimo che un insegnante precario abbia un trattamento economico diverso (cioè, peggiore) rispetto ad uno di ruolo.
Inoltre, essendo risaputo che la Corte di Giustizia si pronuncerà sulla questione fra poche settimane (il 26 novembre), con delle premesse (la relazione dell’Avvocato Generale) molto positive per i lavoratori, non sarebbe stato più opportuno, per un elementare principio di economia processuale, un rinvio della causa ad altra data, rinvio strumentale a conoscere l’esito del giudizio davanti alla Corte di Giustizia e quindi ad uniformarsi (come obbligo) ad essa, così evitando il prevedibile ricorso per Cassazione del lavoratore?

Avv. Valerio Natale